Sentenza n.222 - deposito 21 2007


Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza TAR Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, promosso con ricorso della Regione Veneto


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto del provvedimento impugnato

Con la citata sentenza il TAR Veneto ha deliberato in merito a due distinti ricorsi proposti da una società per l'annullamento, con il primo, del provvedimento dirigenziale di diniego della concessione edilizia e della delibera consiliare di adozione della variante generale al PRG di un comune, e, con il secondo, del provvedimento dirigenziale di diniego del permesso di costruire. Motivo del diniego era che l'area della lottizzazione, in riferimento alla quale era stata presentata istanza per il rilascio di una concessione edilizia, attraversata da un elettrodotto, risultava compresa nella fascia di rispetto e risultavano superati i limiti di induzione magnetica stabiliti dalla l.r. Veneto 27/1993.

La società ricorrente aveva impugnato entrambi i provvedimenti sostenendo che la l.r. Veneto 27/1993 doveva ritenersi implicitamente abrogata in virtù dell'art. 10 della l. 62/1953 (per cui le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse), in seguito all'entrata in vigore della legge 36/2991, recante la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Secondo la società ricorrente infatti, i valori limite più restrittivi contenuti nella legge regionale non possono trovare applicazione perché in contrasto con la legge quadro e con il decreto ministeriale di individuazione dei limiti di esposizione.


Motivi del ricorso


La Regione ritiene che, affermando l'abrogazione della normativa regionale, il TAR abbia operato uno sconfinamento assoluto dalla giurisdizione, in violazione degli articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione e abbia pertanto leso l'autonomia regionale. Il TAR avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale della l.r. 27/1993, e non decidere i ricorsi semplicemente dichiarando l'abrogazione


Decisione della Corte


Nel dichiarare l'effetto abrogativo, il TAR ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale, che consiste nell'applicazione delle norme vigenti ai casi concreti. Il giudice deve infatti previamente accertare se le norme che viene chiamato ad applicare siano ancora in vigore o eventualmente siano state abrogate in modo esplicito o implicito da leggi successive, secondo quanto stabilito dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale dovere è conseguenza naturale e necessaria del criterio cronologico che, con quello gerarchico e quello di competenza, disciplina il sistema delle fonti del diritto. Il controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della norma medesima. Le doglianze che le parti possono esprimere nei confronti di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell'avvenuta abrogazione di una norma devono seguire le ordinarie vie predisposte dal sistema delle impugnazioni. Non è ammissibile che il conflitto di attribuzione davanti alla Corte diventi uno strumento improprio di censura degli asseriti errori in iudicando, sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione.