Sentenza n.255 - deposito 21 2004

Fondo unico per lo spettacolo - competenza concorrente - leale collaborazione


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del d.l. 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo) convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 82, promosso dalla Regione Toscana.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) affidandone la determinazione a “decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”. Il comma 2 dispone l'abrogazione del dm 4 novembre 1999, n. 470 (Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore della attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).


Motivi del ricorso


La disposizione contrasta con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. La materia dello spettacolo rientra nella potestà residuale regionale, nella quale alle Regioni compete sia la potestà legislativa sia quella regolamentare, e anche la definizione del riparto delle funzioni amministrative con gli enti locali. Anche riconducendola alla materia “promozione ed organizzazione delle attività culturali” di cui al terzo comma dell'art. 117, allo Stato spetterebbe solo la definizione dei principi fondamentali: Non spetta allo Stato la potestà regolamentare in materie diverse da quelle attribuite alla potestà esclusiva statale (art. 117, comma 6, Cost.). Si ravvisa contrasto con l'art. 119 Cost.: l'amministrazione statale non può continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attività inerenti a materie che, come lo spettacolo, sono attribuite alla competenza delle Regioni, perché ciò lede le attribuzioni regionali stesse.


Decisione della Corte


Il fatto che la materia spettacolo non sia compresa nell'elenco del terzo comma dell'art. 117 non può portare automaticamente a concludere che essa rientri nella competenza residuale regionale. Dal d.lgs. 112/1998 non può neanche desumersi la irriducibilità della materia spettacolo rispetto a “beni e attività culturali”. Il d.lgs. 112/1998 (cd Bassanini) attribuiva alle Regioni mere attività di tipo promozionale (artt. 153 e 148, comma 1, lett. f), d.lgs. 112/1998, ora art. 184 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)), mentre l'art. 156 del d.lgs. 112/1998, unica norma dedicata allo spettacolo, enumerava i compiti di rilievo nazionale riservati allo Stato, escludendone quindi le Regioni. La materia “promozione ed organizzazione di attività culturali” è inserita tra quelle di competenza concorrente del terzo comma dell'art. 117 e deve ritenersi comprensiva di tutte le materie riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura. Questo però non implica l'incostituzionalità della legislazione vigente in materia, e in particolare degli artt. 1 e seguenti della legge 163/1985 istitutiva del FUS. In questo ambito, come in altri divenuti di competenza regionale ma caratterizzati da una procedura accentrata, il legislatore statale deve riformare profondamente le leggi vigenti per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale: dovrà elaborare procedure che prevedano l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni, o magari ancora allo Stato, ma attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni. La necessità di continuare a dare attuazione alla erogazione annuale di contributi allo spettacolo, permanendo il sistema disciplinato dalla l. 163/1985, ha indotto il legislatore ad adottare la disposizione impugnata, che è temporanea, approvata “in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost. fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato”. L'eccezionale necessità di integrazione della legge 163/1985 giustifica la sua temporanea applicazione, ma è evidente che questo sistema normativo non sarà più giustificabile in futuro.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24/2003 convertito con modificazioni dalla legge 82/2003.