Sentenza n.202 - deposito 18 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 337, 339 e 340 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono finanziamenti vincolati finalizzati per l'anno finanziario 2006 e a titolo iniziale e sperimentale, per cui una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, ad una serie di finalità di sostegno del volontariato e di attività nel settore sociale e della ricerca (comma 337); definiscono i meccanismi di quantificazione, stabilendo che le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sul reddito, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (comma 339); attribuiscono la gestione e la ripartizione delle relative risorse a determinazioni assunte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (340).


Motivi del ricorso


Le disposizioni censurate incidono nel settore della politica sociale, di esclusiva o concorrente competenza regionale, attraverso finanziamenti erogati con un vincolo di scopo. Violazione del principio di leale collaborazione perché non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.


Decisione della Corte


I ricorsi muovono dal presupposto interpretativo che le norme in esame disciplinino un fondo statale, alimentato da una quota del gettito dell'imposta sul reddito relativo al 2005 e destinato al finanziamento di attività sociali o di ricerca, e assumono che le attività così finanziate dal fondo sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni. Il titolo d'acquisto della quota del 5 per mille dell'IRPEF incassata dall'erario subisce una trasformazione nel caso in cui il contribuente, con apposita dichiarazione di volontà, si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare i soggetti di cui al comma 337. Per effetto di tale dichiarazione, la pretesa tributaria dello Stato si riduce della quota del 5 per mille degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF (comma 339) del singolo contribuente e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non a titolo di tributo erariale, ma come somma che lo Stato stesso è obbligato, come mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso, che svolgono attività ritenute meritevoli dall'ordinamento e inclusi in apposite liste dei soggetti ammessi al riparto (commi 337 e 340). Il finanziamento di tali soggetti è perciò direttamente ascrivibile alla volontà del contribuente e la quota del 5 per mille dell'IRPEF perde la natura di entrata tributaria e assume quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento. Il “fondo” di cui al comma 340 non è vincolato a finanziare una determinata spesa pubblica, ma costituisce una mera evidenza contabile, strumentale alla ripartizione delle somme fra i destinatari del finanziamento. Il meccanismo previsto dal d.p.c.m. attuativo 20 gennaio 2006 conferma che la devoluzione della quota del 5 per mille dell'IRPEF ai soggetti beneficiari si realizza in base alla volontà del contribuente, sia pure con la necessaria mediazione dello Stato, che non effettua una spesa, ma si limita, in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal contribuente, a corrispondere l'indicata quota d'imposta ad un soggetto che svolge una attività considerata dall'ordinamento socialmente rilevante o eticamente meritevole. Solo in mancanza di un'idonea manifestazione di volontà del contribuente in tal senso, la quota del 5 per mille mantiene la sua originaria natura di entrata tributaria erariale e resta destinata al complesso della spesa pubblica statale. Le norme censurate non istituiscono alcun fondo patrimoniale statale vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica nelle materie di competenza legislativa regionale, ma si limitano a conferire una mera evidenza contabile alle quote del 5 per mille incassate.


Dichiarazione:


Dichiara le censure infondate.