Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 357 e 359, della legge 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006) promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (comma 357); il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministero della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario (comma 359).
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate istituiscono un fondo con destinazione vincolata in materie di competenza legislativa regionale e ne disciplinano la gestione centralizzata, senza che idonea giustificazione possa derivare dal richiamo alle decisioni di Lisbona, in modo illegittimo riguardo agli interventi in materia sanitaria, in contrasto con il principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Non ritiene fondata la questione relativa al comma 357: il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione non riguarda solo materie regionali, ma anche materie di esclusiva competenza statale. Tra gli obiettivi prioritari del piano sono previsti l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, che rientra nella tutela della concorrenza, e la tutela ambientale, entrambe materie di competenza statale, nonché il rafforzamento dell'istruzione, materia nella quale spetta allo Stato in via esclusiva la determinazione delle norme generali. Inammissibile per difetto di motivazione la censura relativa al mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni. É invece fondata la questione concernente il comma 359 in relazione alle modalità di attuazione degli interventi, perché in contrasto con il principio di leale collaborazione. In diverse pronunce, la Corte ha infatti affermato che i fondi con vincolo di destinazione sono illegittimi se riguardano materie regionali e non sussistono ragioni di gestione unitaria con riferimento alle disposizioni dell'art. 118 Cost.. Sono inoltre illegittimi se riguardano più materie concorrenti di diversa competenza o materie che esigono una disciplina unitaria e non prevedono il coinvolgimento delle Regioni. Per le ipotesi in cui ricorre una concorrenza di competenze, la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze. Quando non può ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, si deve ricorrere al canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. L'individuazione a tal fine più congrua compete alla discrezionalità del legislatore (50, 219 e 242 del 2005). Conferma l'orientamento, fermo restando che la molteplicità di tematiche coinvolte dal Piano giustifica la discrezionalità legislativa circa la scelta del modulo concertativo più idoneo a salvaguardare le competenze regionali, non riscontrandosi l'esigenza di specifici strumenti costituzionalmente vincolati di concertazione (231/2005). Tra gli obiettivi del Piano, oltre a quelli di competenza esclusiva statale, ve ne sono alcuni che possono essere perseguiti con interventi in materie per le quali è prevista la competenza quantomeno concorrente delle Regioni, quali la crescita e l'occupazione. Una quota del fondo dovrà essere destinata a interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, cioè in una materia che rientra nella tutela della salute, di competenza concorrente.
Dichiarazione:
Dichiara illegittimo il comma 359 dell'art. 1 della l. 266/2005 nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra le Regioni; infondata l'altra questione.