Sentenza n.200 - deposito 18 2007


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lett. d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 sulla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sollevato dalla Corte d'appello di Torino


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le norme sono censurate nella parte in cui individuano il reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della l. 392/1978 (Disciplina della locazione di immobili urbani).


Motivi del ricorso


Innanzi alla Corte d'appello remittente pende controversia riguardo alla decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica perché il ricorrente è proprietario di altro alloggio il cui valore locativo è superiore alla soglia stabilita dalle norme censurate. Tali norme contrastano con l'art. 3 della Costituzione perché fanno riferimento al valore locativo dell'immobile, ancorandolo alle previsioni della l. 392/1978, legge in gran parte abrogata e comunque superata, quanto ad indici convenzionali e a coefficienti di valutazione, dalla diversa disciplina e impostazione di cui al d.l. 333/1992, convertito dalla l. 359/1992, e alla l. 431/1998. La fattispecie all'esame è disciplinata dalle norme indicate e non dalla successiva l.r. 46/1995.


Decisione della Corte


La giurisprudenza costituzionale ha già più volte affermato l'irragionevolezza di disposizioni che, ai fini dell'applicazione di norme sulla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, o sulla decadenza da essi, fanno riferimento alla l. 392/1978 per la determinazione del valore del cespite immobiliare di cui è titolare l'interessato all'assegnazione (334/2004). Da questa irragionevolezza, la giurisprudenza costituzionale ha fatto derivare la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quella legislazione regionale che assumeva come riferimento, ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e della decadenza da essa, il criterio del valore locativo dell'immobile eventualmente posseduto dall'interessato, calcolato secondo la l. 392/1978.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità degli artt. 2, primo comma, lett. d), e 21, primo comma, lett. d) della l.r. Piemonte 64/1984.