Sentenza n.194 - deposito 14 2007


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata prevede che le risorse finanziarie dovute alle Regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate nei commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.


Motivi del ricorso


Si ravvisa violazione dell'art. 119 Cost., in quanto le somme in questione, che sono quelle che lo Stato deve erogare alle Regioni a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto per il periodo dal 2002 al 2005, in applicazione del d.lgs. 56/2000, avrebbero dovuto essere già state corrisposte; la gradualità nella loro erogazione penalizza eccessivamente l'autonomia finanziaria regionale; la corresponsione delle somme è rimessa alla disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze; il semplice parere della Conferenza è insufficiente: il principio di leale collaborazione avrebbe imposto il perseguimento dell'intesa.


Decisione della Corte


La norma censurata non lede l'autonomia finanziaria delle Regioni prevista dall'art. 119 Cost., perché si limita a riconoscere allo Stato la possibilità di procedere con gradualità alla corresponsione di somme che sono maturate nel corso di un periodo di quattro anni; questo anche in considerazione che si è in fase di riattivazione del sistema della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, sistema che era stato sospeso fino al 30 settembre 2005 dall'art. 4 del d.l. 314/2004. Occorrendo sanare un periodo così lungo, lo Stato può prevedere una gradualità nell'erogazione di un importo comunque considerevole. Non ravvisa neanche lesione del principio di leale collaborazione perché il decreto ministeriale previsto deve regolare i tempi di corresponsione di somme maturate in un consistente periodo di tempo, con indubbie ripercussioni sulle finanze statali: è sufficiente la forma di collaborazione del parere della Conferenza Stato-Regioni.


Dichiarazione:


Dichiara la questione infondata.