Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalla Regione Emilia-Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata aggiunge un periodo al comma 174 dell'art. 1 della l. 311/2004 (Legge finanziaria 2005). Il comma 174 prevede che, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario a livello regionale che persista nel quarto trimestre dell'anno, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione ad adottare i provvedimenti necessari entro il trenta aprile dell'anno seguente. Qualora la Regione persista nella propria inerzia, il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, determina il disavanzo di gestione e adotta i provvedimenti necessari per il ripianamento.
Il comma 277 in esame stabilisce che, qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella Regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota.
Motivi del ricorso
La previsione aggiuntiva reca una norma di dettaglio e autoapplicativa nella materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre l'art. 117 comma terzo, della Costituzione assegna allo Stato il solo compito di determinare i principi fondamentali. Si introduce un meccanismo sanzionatorio a carico dei contribuenti della Regione, che si vedono imporre un'addizionale massima d'imposta senza che il commissario ad acta possa più intervenire per rimediare adottando, sia pur tardivamente, i provvedimenti necessari.
Decisione della Corte
Nella disposizione in esame viene in rilievo la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. In attesa dell'attuazione dell'art. 119 Cost., l'attribuzione alle Regioni, in tutto o in parte, del gettito di imposte statali non ne altera la natura erariale, sicché compete allo Stato la disciplina del tributo, se del caso anche mediante norme di dettaglio (ampia giurisprudenza). Inoltre, la variazione automatica in aumento delle aliquote dei due tributi statali va a vantaggio della finanza regionale, seppure a seguito dell'inerzia degli organi regionali competenti, e successivamente del Presidente della Regione nella qualità di commissario ad acta, nell'adottare i provvedimenti di riduzione del deficit. La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi di finanza pubblica e del contenimento della spesa. L'art. 4, comma 3, del d.l. 347/2001, recependo l'Accordo 8 agosto 2001, ha sancito l'obbligo delle Regioni di provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel servizio sanitario a livello regionale, potendo esse a tal fine anche introdurre, in modo cumulativo od alternativo, apposite misure di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti, variazioni dell'aliquota dell'addizionale IRPEF o altre misure fiscali previste dalla legge, e altre misure idonee a contenere la spesa, inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
Dichiarazione:
Dichiara la censura infondata.