Sentenza n.188 - deposito 14 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, 7, commi da 1 a 4, e 23 della legge Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4, comma 3, della legge impugnata attribuisce alla Giunta regionale una funzione di indirizzo politico-amministrativo.



Il Governo ravvisa lesione della riserva di Statuto prevista dall'art. 123 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata determinerebbe una modifica del sistema delle relazioni tra gli organi regionali, come delineata dallo Statuto vigente che attribuisce al Consiglio regionale la funzione di indirizzo politico programmatico e alla Giunta l'attuazione delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio.



L'art. 7 sottopone gli IRCCS alla vigilanza della Regione (comma 1), in contrasto con l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 288/2003 che attribuisce al Ministero della salute le funzioni di vigilanza sugli enti stessi; sottopone al controllo della Regione l'attività di ricerca dei medesimi istituti regionali (comma 2), in contrasto con l'art. 8, comma 3, del medesimo d.lgs. 288/2003 che sottopone l'attività di ricerca degli IRCCS alla vigilanza del Ministero della salute; dispone che i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS sono nominati dal Presidente della Regione, su designazione dell'assessore regionale alla sanità (comma 3), mentre l'art. 2, comma 1, dell'atto di intesa 1° luglio 2004 (attuativo del d.lgs. 288/2004) prevede che alcune nomine competono al Ministro della salute; prevede che i membri del collegio sindacale sono tutti designati dalla Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale alla sanità (comma 4), mentre l'art. 4 del medesimo atto di intesa stabilisce che alcune nomine sono di competenza ministeriale.



L'art. 23 stabilisce che, al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2005.



Il Governo rileva incompatibilità con l'art. 17, comma 5, lettere a) e b) della l. 449/1997 che dispone la riduzione di un quarto dell'importo del tributo per i predetti veicoli e con l'art. 20 del dpr 39/1953 che prevede l'esenzione quinquennale per gli autoveicoli elettrici, a decorrere dalla data del collaudo; ravvisa quindi violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), in materia di sistema tributario. Poiché non si tratta di tributo "proprio" della Regione, ma di tributo statale, ascrivibile alla competenza esclusiva statale di cui alla lett. e) del comma secondo dell'art. 117, la Regione può legiferare solo nei limiti e secondo le misure stabilite dalla legge statale.


Decisione della Corte


Prende atto della rinuncia intervenuta riguardo all'art. 23, modificato dalla successiva legge regionale 4/2006: per questa parte dichiara l'estinzione del giudizio; dichiara invece la cessazione della materia del contendere per la parte relativa alla censura sull'art. 7, comma 1, poiché le parole “e alla vigilanza” sono state soppresse dalla successiva l.r. 4/2006. Riguardo alla censura relativa all'art. 4, comma 3, osserva che già in precedenti pronunce la Corte aveva rilevato l'esistenza nell'ordinamento regionale di alcune riserve normative a favore della riserva statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale (196/2003; 2 e 372 del 2004), che è quindi vincolato alle scelte statutarie. Fra i contenuti necessari dello statuto regionale, l'art. 123 Cost. indica la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto della Regione Campania è caratterizzato dalla esclusiva attribuzione al Consiglio regionale del potere di determinazione dell'indirizzo politico programmatico e dal controllo della sua attuazione, mentre alla Giunta si attribuiscono i compiti di attuare le direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio. La disposizione impugnata, a parte l'affermazione di rispetto formale del potere consiliare di determinazione dell'indirizzo politico-programmatico, attribuisce ad una serie di organi regionali alcune funzioni del tutto estranee alla configurazione statutaria. L'art. 123 Cost. ha consacrato tra i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, proprio il principio della distinzione tra politica e amministrazione, e la Corte aveva già avuto modo di riconoscere come la materia della organizzazione amministrativa della Regione sia attribuita alla competenza residuale delle Regioni, da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento fissati negli statuti (233/2006). Ritiene quindi fondata la censura. Ritiene fondata anche la censura relativa al comma 2 dell'art. 7, poiché la previsione di un sistema regionale di controllo sull'attività di ricerca degli IRCCS, già disciplinata dall'art. 8 del d.lgs. 288/2003, produce un'indubbia interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, dal momento che incide sulla verifica della rispondenza delle attività di ricerca degli IRCCS al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal Ministero. Spetta allo Stato la determinazione dei programmi della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale (422/2006 e 270/2005). Non ritiene invece fondate le censure relative ai commi 3 e 4 dell'art. 7. Già la sentenza 270/2005 aveva concluso, quanto alla composizione degli organi degli IRCCS, che il nuovo Titolo V non legittima una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali, né consente di giustificare in alcun modo, in particolare sotto il profilo del rispetto della competenza a dettare i principi fondamentali, che il legislatore statale determini quali siano le istituzioni pubbliche che possano designare le maggioranze del consiglio di amministrazione delle fondazioni.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della l.r. Campania 24/2005; dichiara l'estinzione, la cessazione della materia del contendere o l'infondatezza delle altre questioni.