Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate prevedono che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (comma 166); attribuiscono alla Corte dei conti il potere di definire unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166 (comma 167); stabiliscono che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, adottino specifica pronuncia e vigilino sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del predetto patto di stabilità (comma 168);
Motivi del ricorso
Lo statuto di autonomia affida il controllo sugli enti locali ad un organo della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato: il sistema dei controlli può quindi ritenersi esaustivo. Considerando quanto stabilito dal comma 610 della l. 266/2005 (in base al quale le disposizioni della finanziaria sono applicabili nelle Regioni e Province ad autonomia speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti) si può ritenere che i commi da 166 a 169 non siano applicabili nel territorio della Regione, altrimenti quelle disposizioni sarebbero illegittime per violazione della riserva statutaria contenuta nello Statuto speciale.
Decisione della Corte
Esclude che le disposizioni censurate possano ritenersi inapplicabili in forza della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 610: come già in altre pronunce osservato, le clausole di salvaguardia contenute nelle leggi finanziarie sono eccessivamente vaghe e inapplicabili nei confronti delle autonomie speciali. Le norme censurate introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. Questa nuova forma di controllo sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci e il rispetto del patto di stabilità interno prescritti dall'art. 7 della l. 131/2003 sull'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 3/2001. A questi fini, oltre al controllo sulla gestione in senso stretto, che ha ad oggetto l'azione amministrativa e serve ad assicurare che l'uso delle risorse avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, occorre considerare anche l'aspetto che attiene alla allocazione delle risorse e quindi alla struttura e alla gestione del bilancio. Il controllo in esame ha come oggetto i bilanci preventivi e il rendiconto consuntivo, definendo i confini contabili nell'ambito dei quali può svolgersi l'azione amministrativa. A differenza del controllo sulla gestione in senso stretto, si svolge su documenti di carattere complessivo e necessario, e con cadenza annuale, poiché i bilanci e i rendiconti sui quali si esercita hanno appunto cadenza annuale. Tale controllo ha la caratteristica non statica ma dinamica di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive; assume quindi i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, ad una visione d'insieme della finanza pubblica. Il controllo disciplinato dalle norme censurate ha natura collaborativa: si limita a segnalare all'ente controllato le rilevate disfunzioni e rimette all'ente stesso l'adozione delle misure necessarie. Il controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa ed è utile per soddisfare l'esigenza di equilibri di bilancio. Non ravvisa sovrapposizione tra le disposizioni censurate e quelle statutarie: le disposizioni statutarie concernono il controllo preventivo di legittimità e il controllo sulla gestione in senso stretto, non possono quindi riguardare il controllo sulla gestione finanziaria previsto dalle disposizioni denunciate. Il controllo previsto dai commi 166-169 risulta dettato da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, ed è finalizzato, con funzione collaborativa, alla tempestiva segnalazione agli enti interessati di situazioni inerenti agli equilibri di bilancio, per l'adozione delle necessarie misure correttive (v. anche 267/2006, specificamente riguardante le Regioni a statuto speciale).
Dichiarazione:
Dichiara infondate tutte le censure sollevate.