Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 della legge regionale impugnata stabilisce che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale (comma 3); il Presidente del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso (comma 4); il presidente del collegio sindacale è nominato dal direttore generale tra i tre componenti designati dal Consiglio regionale (comma 5); l'incarico di direttore scientifico non può essere rinnovato per più di una volta consecutiva (comma 6); sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione,
Motivi del ricorso
Il comma 3 non prevede nessuna designazione ministeriale, in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'atto di intesa del 1° luglio 2004, che prevede una diversa composizione del consiglio, statuendo che esso deve essere composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione; il comma 4 viola l'art. 2, comma 1, dell'atto di intesa, secondo il quale il presidente del consiglio di indirizzo è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione; il comma 5 viola l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 288/2003, il quale dispone che il presidente deve essere eletto dai sindaci all'atto della prima seduta; il comma 6 viola l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, che non pone alcuna limitazione alla possibilità di rinnovo dell'incarico; il comma 7 viola l'art. 3, comma 5, del d.lgs. 288/2003, che attribuisce al Ministero della salute il potere di nomina del commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto.
Decisione della Corte
Dichiara l'estinzione del giudizio per la parte riguardante i commi 4 e 5, per rinuncia da parte del ricorrente. Riguardo al comma 3 dell'art. 3, osserva che, dopo la sentenza 270/2005, non può dirsi venuta meno l'esigenza di uniformità sul piano nazionale in materia di definizione della composizione degli organi di indirizzo degli istituti in esame, ma neanche può ritenersi fondata la pretesa dello Stato di vedersi riconosciuto il diritto di designare il presidente e due componenti del consiglio di indirizzo e verifica sulla base dell'art. 2, comma 1, dell'atto di intesa del 1° luglio 2004. Essendo stato dichiarato illegittimo l'art. 42, comma 1, lett. p), della l. 3/2003 nella parte relativa alla composizione dell'organo di indirizzo degli istituti in esame, lo Stato non può invocare l'efficacia vincolante della previsione dell'intesa che di quella norma statale incostituzionale rappresenta la riproduzione. Ritiene fondata la censura relativa all'art. 3, comma 6, della l.r. 26/2005, secondo il quale l'incarico di direttore scientifico dell'Istituto oncologico veneto non è rinnovabile per più di una volta, poiché l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa del 1° luglio 2004 non pone alcuna limitazione alla possibilità di rinnovo dell'incarico. La disposizione regionale introduce un limite al potere ministeriale di nomina del direttore scientifico, contrastando con il principio fondamentale in materia di ricerca scientifica dettato dalla disciplina statale, e finisce per pregiudicare l'interesse che giustifica l'attribuzione al Ministro della salute del potere in questione. Non ravvisa contrasto tra il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale censurata e l'art. 3, c. 5, del d.lgs. 288/2003 che prevede la nomina di un commissario ad acta da parte del Ministro nel caso di mancata adozione dello Statuto da parte dell'IRCCS oggetto di trasformazione in fondazione. La disposizione regionale si riferisce alla diversa fattispecie di nomina del commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto oncologico veneto sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della l.r. Veneto 26/2005; estinte o non fondate le altre questioni.