Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 18 gennaio 2000, ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nei confronti di magistrati delle Procure di Milano e Bologna, promosso con ricorso del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Con la deliberazione censurata, la Camera dei deputati dichiara che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti dell'on. M. concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (dichiarazioni rese in occasione di un convegno di partito svoltosi nel 1997 e riportate dall'Agenzia ANSA e da vari quotidiani).
Motivi del ricorso
Il GUP ricorrente ritiene che la riproduzione all'esterno delle Camere di dichiarazioni già espresse in un atto parlamentare è insindacabile solo se è riscontrabile una sostanziale corrispondenza di contenuti, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche: la funzione parlamentare non può coincidere con l'intera attività politica del membro delle Camere.
Decisione della Corte
Occorre discernere tra le affermazioni del parlamentare quelle riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare, avvalendosi dell'unico saldo criterio desumibile dal primo comma dell'art. 68, cioè del “nesso funzionale”. E' vero che dalla documentazione prodotta dalla Camera si evince una generica comunanza di temi o di argomenti con le affermazioni oggetto della delibera di insindacabilità: con diversi atti parlamentari tipici (interrogazioni, interpellanze, interventi in Aula e mozioni) il deputato M. aveva infatti espresso critiche nei confronti di organi giudiziari. Le dichiarazioni sulle quali verte il giudizio (riferite ad esternazioni dei magistrati delle Procure della Repubblica di Milano e Roma) non sono però riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari. Vi è una generica comunanza di temi e di argomenti rispetto al tenore delle affermazioni oggetto della delibera di insindacabilità, ma il fatto che si tratta di atti molto successivi alle dichiarazioni da cui è sorto il conflitto recide ogni possibile collegamento tra gli uni e le altre e priva le dichiarazioni rese extra moenia della necessaria copertura parlamentare: la delibera di insindacabilità votata dalla Camera viola l'art. 68, primo comma, della Costituzione e lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al GUP del tribunale di Roma procedimento penale a carico del deputato F.M. concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e annulla la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.