Sentenza n.157 - deposito 8 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalla Regione Campania


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, vengano ridotti nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 determinati emolumenti: le indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti delle province e delle regioni, comunità montane, presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti sopra indicati in ragione della carica rivestita (comma 54).



A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 (comma 55).


Motivi del ricorso


Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e degli organi politici regionali; alla luce della giurisprudenza costituzionale, è inammissibile una previsione normativa statale recante limiti all'entità di una singola voce di spesa, in quanto essa si risolverebbe in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e agli enti locali, cui la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.


Decisione della Corte


Ritiene inammissibile per incompletezza e genericità l'impugnazione del comma 55. Con riferimento al comma 54, ripercorre la disciplina delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali, dalla l. 62/1953, che demanda la fissazione delle indennità alle leggi regionali e ai rispettivi statuti, dalla l. 348/1971, che demanda al Consiglio regionale la determinazione delle indennità dei consiglieri, dei componenti della Giunta e degli altri organi della Regione, dalla l.r. Campania 10/1991, che determina l'ammontare delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche regionali, mentre il d.lgs. 267/2000 disciplina le indennità spettanti agli organi politici degli enti locali. Il comma 54 censurato pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (417/2005); la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi, come il contenimento della spesa pubblica, ma non imporre alle Regioni gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi, perché ciò si risolve in una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali (88/2006 e 449/2005).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità dell'art. 1, comma 54, della l. 266/205 nella parte in cui prevede la riduzione percentuale delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali; inammissibili le altre censure.