Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004) e dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale) promosso con ordinanza 24 novembre 2005 dal TAR Campania
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 17, comma 1, della l.r. 5/1999 prevede che, in deroga a quanto disposto dall'art. 10 della l.r. Campania 16/1983 sugli interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori, il termine entro il quale la Giunta regionale determina l'ammontare dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, originariamente fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, sia differito di tre mesi dalla entrata in vigore della legge medesima.
L'art. 1, comma 3, della l.r. 8/2004 prevede che il termine di cui sopra sia ulteriormente differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 8/2004.
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate determinano la duplice riapertura di un termine procedimentale, ritenuto perentorio, senza che tale effetto trovi una giustificazione né sotto il profilo della ragionevolezza né sotto quello del rispetto del principio di buona amministrazione, essendo invece esclusivamente finalizzate a rimediare all'avvenuta inosservanza, da parte della struttura amministrativa regionale, dell'originario termine, inutilmente decorso senza che sia stata operata la determinazione dell'ammontare dei conguagli di cui all'art. 2 della l.r. 16/1983. Inoltre, poiché il termine è stato riaperto solo con riferimento a talune annualità, il legislatore regionale ha dettato una disciplina duplice per situazioni diversificate solo in relazione all'anno di riferimento del conguaglio, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento di posizioni che, per il resto, sono fra loro identiche.
Decisione della Corte
Il termine previsto dall'art. 10 della l.r. 16/1983 è perentorio: le stesse disposizioni regionali censurate dettano sostanzialmente una interpretazione autentica della disposizione originaria: nel prorogare il termine dei conguagli, le disposizioni censurate dispongono che quanto in esse sancito avviene “in deroga”, recando quindi una interpretazione autentica, implicita ma dal significato univoco, del contenuto dell'art. 10 della l.r. 16/1983, e quindi del valore da attribuire al termine da essa previsto. Ripercorre la normativa statale e regionale in materia di trasporto pubblico locale e osserva che i contributi di esercizio devono essere erogati dalla Regione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente in base a determinati parametri (l. 151/1981); la previsione dei contributi di esercizio erogati dalla Regione aveva l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto: il termine stabilito per il conguaglio tra quanto corrisposto dalla Regione in via preventiva e quanto effettivamente dovuto non può che essere perentorio, posto che la sua determinazione viene a costituire presupposto necessario per il conseguimento di una finalità (equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto) che costituisce una delle modalità di attuazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, anche considerando che l'Azienda napoletana mobilità è interamente partecipata dal comune. Le disposizioni impugnate si caratterizzano per essere dotate di efficacia retroattiva. Più volte la Corte ha precisato che, al di fuori della materia penale, dove il divieto di retroattività è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost., l'emanazione delle leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia dei fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali occorre ricomprendere il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (282/2005; 525/2000; 416/1999). Il criterio in base al quale deve svolgersi il giudizio di costituzionalità è dettato dalla rispondenza o meno a criteri di ragionevolezza del regolamento di interessi, innovativo rispetto a quello preesistente, che scaturisce dalla norma sopravvenuta (446/2002; 419/2000; 416/1999 e 822/1988). La rimessione in termini disposta con le norme censurate non corrisponde al criterio di ragionevolezza. Il legislatore regionale ha posto rimedio alla prolungata inerzia della sua struttura amministrativa, sacrificando la posizione di altri soggetti, ma ha fatto questo non nella immediatezza dello spirare del termine entro il quale l'azione amministrativa avrebbe dovuto essere compiuta, ma a distanza di un periodo di tempo considerevole, che aveva rafforzato nei soggetti coinvolti dalle disposizioni giuridiche in esame il giustificato affidamento nell'avvenuto consolidamento della situazione sostanziale che si era creata. La procedura di conguaglio era finalizzata, nella sistematica della legge, anche a fornire dati importanti in ordine alla possibilità di migliorare il servizio svolto dalla concessionaria. Prevedeva infatti un sistema circolare in cui i dati previsti per l'effettuazione del conguaglio (percorrenze, revisione del costo economico standardizzato, parametri di utilizzo di veicoli e personale) avevano un fine ulteriore rispetto alla definizione del saldo contabile tra Regione e concessionario e la determinazione degli importi in acconto per l'anno successivo. Essi servivano infatti per sottoporre alla Regione gli elementi necessari per valutare la rigorosa ed efficiente gestione, la qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto, i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'opportunità della adozione di misure di organizzazione del traffico. I dati del conguaglio assolvono alla loro funzione se forniti nell'immediatezza, non se affastellati in una richiesta distanziata anche di dieci anni dal periodo cui gli stessi dati si riferiscono. L'estrapolazione del saldo contabile da una procedura finalizzata a rendere il servizio del trasporto pubblico locale più efficiente e rispondente alle esigenze evidenzia l'irragionevolezza del contenuto delle disposizioni censurate.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, della l.r. Campania 8/2004 e 17, comma 1, della l.r. Campania 5/1999.