Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 330 a 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle Regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate prevedono l'istituzione, al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per l'anno 2006 destinato alle finalità previste dalla medesima legge (comma 330); per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 viene concesso un assegno pari ad euro 1.000 (comma 331); il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2006 (comma 332); definisce le modalità e i requisiti per la riscossione dell'assegno (requisiti personali del destinatario dell'assegno e limiti reddituali del nucleo familiare) (comma 333).
Motivi del ricorso
La normativa non prevede alcun coinvolgimento della Provincia; viola le competenze provinciali in materia di beneficenza pubblica; le prestazioni hanno natura assistenziale, non previdenziale, sono quindi riconducibili all'autonomia legislativa esclusiva della Provincia in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Le Regioni ordinarie osservano che la creazione di un fondo diretto ad interventi gestiti esclusivamente da un organo statale invade la competenza legislativa esclusiva regionale nella materia delle politiche sociali, sottraendo risorse agli ordinari finanziamenti destinati alle attività programmate dalla Regione mediante la considerevole riduzione dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato sul Fondo nazionale delle politiche sociali, in violazione degli artt. 117, comma quarto,118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Le provvidenze previste hanno natura previdenziale: sono temporanee, hanno carattere indennitario e prescindono da ogni situazione di bisogno, disagio o da difficoltà economiche (287/2004). Il fatto che il comma 333 preveda un tetto di reddito per beneficiarne non incide sulla caratteristica previdenziale in quanto quel tetto è individuato in una somma compatibile con l'assenza di bisogno, disagio o difficoltà economica e si risolve in uno strumento di selezione dei destinatari delle risorse comunque limitate. Inoltre le disposizioni si limitano ad indicare la somma con la quale si intende assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo economico, riservando ad altre norme l' individuazione degli interventi concreti riconducibili alle finalità genericamente enunciate nel comma 330. Sono quindi inidonee a ledere le competenze regionali.
Dichiarazione:
Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.