Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalle Regioni Piemonte e Campania
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata dispone per l'anno 2006 l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione da parte dei soggetti che si trovino in determinate situazioni di età (non superiore a 35 anni), reddito (inferiore a 40.000 euro) e lavoro (a tempo determinato o subordinato secondo le forme previste dal d.lgs. 276/2003).
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione in quanto l'intervento finanziario dello Stato ricade in una materia di competenza esclusiva regionale (edilizia agevolata o politiche sociali); violazione anche degli artt. 118 e 119 Cost. per la previsione di un vincolo di utilizzo per un finanziamento statale in materie di competenza regionale, poiché questo incide sul sistema costituzionale di riparto delle competenze.
Decisione della Corte
La costante giurisprudenza costituzionale considera illegittime le norme inserite nelle diverse leggi finanziarie che prevedono l'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente regionale (tra le altre: 118/2006; 231/2005; 423/2004). La valutazione non cambia se la norma, come nel caso di specie, prevede prestazioni direttamente fruibili da privati, mediante una garanzia di ultima istanza per consentire ai meno abbienti (giovani non in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato) di coprire l'intero prezzo dell'immobile da acquistare. La finalità sociale della norma non rende ammissibile la costituzione di un fondo speciale mediante disposizioni che non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione. Poiché si verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, deve ritenersi sussistente la competenza regionale. La norma fornisce supporto a determinate categorie di persone nell'ambito di una politica sociale che non richiede alcuna modifica del funzionamento dei mercati finanziari, non detta particolari regole di accesso al credito e non è riconducibile alla materia dell'accesso al credito e dei mercati finanziari.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale del comma 336 dell'art. 1 della legge 266/2005.