Sentenza n.121 - deposito 5 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale sollevato dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria avverso l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto della disposizione impugnata



La disposizione censurata prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie.



 


Motivi del ricorso


In riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost. viene contestata la natura di dettaglio delle disposizioni statali, sui criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle istituzioni sanitarie e assimilate, o concernenti ambiti di disciplina riconducibili a materie concorrenti quali l'organizzazione sanitaria, la ricerca scientifica e tecnologica o l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica; con riferimento alla competenza esclusiva in materia di agricoltura e zootecnia, viene denunciata la lesione del quarto comma dell'art. 117 Cost., e anche del sesto comma dello stesso articolo, in quanto viene demandato ad un regolamento statale la disciplina normativa di una materia non di competenza esclusiva statale.


Decisione della Corte


La certificazione dei bilanci si basa sulla esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e, più in generale, della contabilità di un soggetto economico. La previsione della certificazione dei bilanci per gli enti indicati dalla disposizione statale ha lo scopo di garantire un maggiore controllo su questi rilevanti e numerosi centri autonomi di spesa pubblica. L'intervento normativo va ascritto alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. Allo Stato spetta la previsione dei principi fondamentali della materia, ed è sicuramente un principio fondamentale della materia quello di imporre agli enti in questione la certificazione dei bilanci. Il coordinamento finanziario può richiedere, per sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo (376/2003). Non può, infatti, ritenersi preclusa alla legge statale la possibilità di prevedere e disciplinare questi poteri, anche in forza dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Il carattere “finalistico” dell'azione di coordinamento giustifica sia la previsione di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., sia la collocazione a livello centrale di poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento, che di per sé eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, possa essere concretamente realizzata. I poteri in questione devono essere configurati in modo consono all'esistenza di sfere di autonomia costituzionalmente garantite rispetto alle quali l'azione di coordinamento non può mai trasformarsi in attività di direzione o in un indebito condizionamento dell'autonomia regionale (376/2003). Il potere attribuito dalla disposizione censurata ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze può e deve essere inteso in armonia con i criteri indicati, come potere di adottare le misure tecniche necessarie per assicurare che la certificazione dei bilanci delle istituzioni del settore sanitario avvenga con criteri e modalità idonee a garantirne l'effettività e l'efficacia, nonché al fine di consentire la comparabilità dei dati a livello nazionale. L'esercizio di tale potere risulta, d'altra parte, subordinato all'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto. La previsione dell'intesa appare sufficiente a contrastare l'eventuale assunzione, da parte del decreto medesimo, di contenuti lesivi dell'autonomia garantita agli enti territoriali, ferma restando la possibilità per questi ultimi di esperire, nell'ipotesi di lesione della propria autonomia, i rimedi consentiti dall'ordinamento, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzione davanti alla Corte.


Dichiarazione:


Dichiara la questione infondata.