Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) promosso dal Tribunale di Rossano
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto della disposizione impugnata
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della l.r. 8/2003 è stata sollevata dal tribunale di Rossano nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per debiti di una disciolta USL nei confronti della gestione liquidatoria della medesima.
La disposizione censurata dispone la soppressione della gestioni liquidatorie istituite presso le USL con contestuale cessazione di tutte le competenze ad esse attinenti. Eventuali sopravvivenze attive e passive delle predette gestioni rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti; a tal fine, le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie" (comma 1). Le somme già utilizzate per la gestione corrente concorrono, previa registrazione contabile, all'estinzione dei debiti dell'Azienda ai sensi dell'art. 2 della l.r. 33/2001, per cui "le momentanee disponibilità di cassa delle gestioni liquidatorie possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti maturati a tutto il 31 dicembre 1999, ferma restando la separazione delle due contabilità" (comma 2).
Motivi del ricorso
Motivi della ordinanza di remissione Contrasto con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, con riferimento al principio fondamentale contenuto nell'art. 6 della l. 724/1994 secondo il quale le Regioni non devono far gravare sulle nuove ASL, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL fino al 31 dicembre 1994. Prevede inoltre che le Regioni istituiscano apposite gestioni a stralcio e individuino l'ufficio responsabile delle medesime.
Decisione della Corte
I precetti contenuti nell'art. 6 della l. 724/1994 costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento in materia di tutela della salute (437/2005). La legislazione regionale non può confondere la liquidazione dei pregressi rapporti delle USL locali con l'ordinaria gestione delle ASL, sia per non gravare le nuove ASL con le preesistenti passività a carico delle USL, sia per fornire ai creditori di queste ultime la necessaria certezza sulla titolarità passiva dei rapporti e sulla individuazione dei mezzi su cui soddisfarsi. La disposizione censurata porta ad una sostanziale confusione delle diverse gestioni liquidatorie e delle gestioni liquidatorie con le gestioni correnti.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità del comma 2 dell'art. 22 della l.r. Calabria 8/2003 e del comma 1, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle USL rimangono di pertinenza delle ASL competenti e che a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto “Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie”.