Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promossi dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 286 dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature e materiali dismessi da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo; il comma 287 stabilisce che l'Alleanza promuove i contatti per facilitare le donazioni e produce un rapporto biennale sulle attività svolte, da inviare al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Motivi del ricorso
Imponendo alle Regioni il ricorso all'«Alleanza» al fine di donare i beni dismessi e dettando una disciplina incidente sull'organizzazione degli enti sanitari regionali, viene lesa la competenza legislativa delle Regioni nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica, in violazione dell'art. 117 Cost.. Inoltre, affidando all'associazione compiti di natura amministrativa e politica attinenti alla cura dei rapporti con altri Stati od organismi operanti al loro interno, viene lesa la potestà legislativa concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni. Violazione anche dell'art. 118 Cost. in quanto le disposizioni impugnate intervengono nell'organizzazione di attività del Servizio sanitario regionale e incidono su funzioni amministrative spettanti alle Regioni, concentrandole in un unico organismo centrale, e anche dell'art. 119 Cost. in quanto le disposizioni stesse, vincolando gli enti sanitari operanti nell'ambito regionale in ordine all'utilizzazione dei loro beni, comprimono l'autonomia patrimoniale delle Regioni.
Decisione della Corte
La promozione e il coordinamento da parte della “Alleanza degli ospedali italiani nel mondo” della cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi costituisce un'attività di cui gli enti sanitari e le Regioni possono avvalersi volontariamente, non sussiste un obbligo in tal senso a carico degli enti pubblici del servizio sanitario. Inoltre, il secondo periodo del comma 286 stabilisce che gli stessi enti pubblici definiscono con l'Alleanza le modalità con cui essi comunicano la disponibilità di attrezzature sanitarie dismesse che intendono donare e che deve essere allegato il parere favorevole della Regione interessata. Sono assenti prescrizioni obbligatorie, come avviene di regola nei rapporti che si instaurano fra soggetti dotati di autonomia amministrativa od anche legislativa e soggetti di diritto privato qual è l'«Alleanza» (associazione interministeriale senza scopo di lucro costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile). Nessun obbligo è imposto agli enti sanitari ed alle Regioni neppure dal comma 287. Le disposizioni impugnate sono rivolte a disciplinare l'attività dell'associazione, individuando quali destinatari della medesima le strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o in transizione e dunque soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati dallo statuto dell'«Alleanza», non pongono a carico degli enti sanitari un obbligo di avvalersi dell'attività dell'«Alleanza» e permettono ad essa una più ampia possibilità di destinazione dei beni dismessi.
Dichiarazione:
Dichiara le censure infondate.