Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) promosso dalla Regione Toscana.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), individuando i criteri direttivi; l'art. 10, commi 4 e 5, ne disciplina l'attuazione, anche con riguardo alla copertura finanziaria.
Motivi del ricorso
Si ravvisa contrasto: con l'art. 119 Cost., che riconosce direttamente alle Regioni la potestà impositiva per i tributi propri, quale è l'IRAP, spettando alle Regioni il relativo gettito; con l'art. 117, quarto comma, Cost., sulla competenza legislativa residuale delle Regioni, nella quale rientra la materia dei tributi propri. Inoltre, il secondo comma dell'art. 117 attribuisce alla potestà statale esclusiva dello Stato solo la disciplina del suo sistema contabile e tributario, omettendo ogni riferimento al sistema tributario regionale e degli enti locali, per cui gli unici limiti alla potestà impositiva regionale sono ravvisabili nella competenza statale di coordinamento, mediante principi fondamentali, del sistema tributario e della finanza pubblica.
Decisione della Corte
L'IRAP è stata istituita ed è interamente disciplinata dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell' IRPEF e istituzione di un addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). La disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva statale, secondo quanto previsto dal secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost.: non può considerarsi tributo proprio della Regione. Costituiscono tributi propri solo quelli istituiti dalla Regione con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale (nello stesso senso: sentenze 296, 297 e 311 del 2003). In precedenti sentenze inerenti al sistema tributario degli enti locali, la Corte aveva già precisato i presupposti necessari per attuare il disegno del nuovo art. 119 Cost., che richiede l'intervento del legislatore statale il quale, per coordinare la finanza pubblica, deve fissare i principi ai quali i legislatori regionali dovranno attenersi, e anche gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed enti locali, definendo anche una disciplina transitoria. In mancanza della fondamentale legislazione statale di coordinamento il legislatore regionale non può legiferare: spetta tuttora al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 8 e 10, commi 4 e 5, della l. 80/2003.