Sentenza n.98 - deposito 21 2007


Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 279 a 281 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promossi dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono il concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002-2004 e stabilisce che l'erogazione degli importi statali è subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni (comma 279).



Tale concorso è subordinato al conseguimento, entro il 31 marzo, dell'intesa sul Piano sanitario nazionale 2006-2008 in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 281/1997 e, nello stesso termine, di una seconda intesa Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8 della l. 131/2003, che preveda la realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa (comma 280). Per le Regioni che nel periodo 2001-2005 hanno registrato un disavanzo medio pari o superiore al 5% o, nell'anno 2005, un incremento del disavanzo rispetto al 2001 non inferiore al 200%, è prevista un'ulteriore condizione consistente nella stipula di un accordo tra la Regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (comma 281).


Motivi del ricorso


Violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di tutela della salute derivante dal collegamento tra il finanziamento statale a riduzione del deficit nel settore sanitario ed il consenso della Regione sulle previsioni del Piano sanitario 2006-2008 e sulle misure organizzative concernenti le liste di attesa, incluse nel Piano nazionale di contenimento delle stesse. E' irragionevole che tali intese e l'accordo previsto dal comma 281, benché originato dal disavanzo passato, concernano misure destinate a produrre effetti per gli anni a venire; inoltre, prevedendo condizioni che non attengono direttamente alle cause del disavanzo finanziario, le norme impugnate si pongono in contrasto con l'art. 119, quarto comma, Cost., secondo il quale alle Regioni spetta il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite.


Decisione della Corte


Richiama il quadro normativo concernente il finanziamento delle Regioni nell'ambito del servizio sanitario, cominciando dalla soppressione del fondo sanitario nazionale ad opera dell'art. 1 del d.lgs. 56/2000, in materia di federalismo fiscale, fondo che era stato compensato tramite la previsione di una serie di compartecipazioni regionali a tributi statali e la istituzione di un apposito fondo perequativo nazionale. L'art. 83 della l. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) ha sancito l'obbligo per le singole Regioni di provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva con determinate procedure e modalità. Queste misure procedimentali sono state poi modificate dal d.l. 347/2001, convertito, con modificazioni, nella l. 405/2001, che ha espressamente recepito l'accordo 8 agosto 2001 tra Stato e Regioni relativo al tetto delle spese per l'assistenza sanitaria. Il d.l. 347/2001 ha da un lato recepito il tetto della spesa per l'assistenza sanitaria per gli anni 2002-2004, e dall'altro lato ha ribadito che i deficit che superino le entrate derivanti dal riparto del finanziamento statale previsto per quell'anno dovevano essere ricoperti dalla Regioni mediante misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa. L'art. 40 della l. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha aggiunto che, nel caso di inosservanza delle misure organizzative previste dal punto 19 dell'accordo 8 agosto 2001, il livello di finanziamento dello Stato si sarebbe ridotto in danno delle Regioni inadempienti. L'art. 29 della l. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha confermato le disposizioni del d.l. 347/2001 e, all'art. 52 ha incluso, ai fini dell'accesso al finanziamento statale previsto dall'accordo 8 agosto 2001 e dal d.l. 347/2001, ulteriori adempimenti a carico delle Regioni, tra cui l'adozione delle misure volte a contenere le liste di attesa. Nella sentenza 36/2005, la Corte ha ritenuto costituzionalmente ammissibile che il legislatore statale subordinasse il proprio finanziamento a queste misure, tenendo conto del complessivo quadro normativo e delle relazioni fra Stato e Regioni ai fini del contenimento della spesa sanitaria e degli oneri a carico del servizio sanitario nazionale, nella perdurante assenza di una organica attuazione dell'art. 119 Cost.. I commi 279, 280 e 281 censurati apportano deroghe all'obbligo delle Regioni di provvedere alla copertura integrale dei disavanzi della gestione sanitaria a livello regionale (previsto dall'art. 4, comma 3, del d.l. 347/2001) stanziando nuovi fondi statali per contribuire al ripiano del deficit 2002-2004 del servizio sanitario nelle diverse Regioni, ma subordinandone l'erogazione alle condizioni che hanno originato le attuali impugnative regionali. Osserva che tutta la materia del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stata ancora modificata da diverse disposizioni della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). Nella perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost., la vigente legislazione di finanziamento del servizio sanitario nazionale trova origine in una serie di accordi fra Stato e Regioni, che spesso hanno sviluppato e integrato la normativa, quantificando anche i corrispondenti livelli di spesa. La stessa offerta minimale di servizi sanitari non è unilateralmente imposta dallo Stato, ma viene concordata, per taluni aspetti, con le Regioni in sede di determinazione dei livelli essenziali di assistenza. Non può quindi attribuirsi esclusivamente allo Stato la causa del deficit del servizio sanitario. Gli eventuali conflitti che sorgano in questa materia vanno valutati nel quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute, e specialmente nell'ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa al cui rispetto sono tenute le Regioni e Province autonome, ai sensi di una lunga serie di disposizioni di carattere legislativo e pattizio tra Stato e Regioni, che stabiliscono progressivi adeguamenti del concorso statale nel finanziamento della spesa sanitaria a fronte della realizzazione da parte delle Regioni di determinati impegni di razionalizzazione nel settore. L'art. 4, comma 3, del d.l. 347/2001 prevede che eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati sono coperti dalle Regioni e disciplina anche come queste possono coprirli (36/2005). Lo speciale contributo finanziario dello Stato previsto dal comma 280 può ben essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute. Il fatto che il contributo si riferisca ad un deficit pregresso mentre le condizioni sono imposte per il futuro non rileva, considerando che con esse si persegue l'obiettivo di rendere il servizio sanitario più efficiente. Neanche può ritenersi che la scelta delle Regioni di aderire alle intese e agli accordi di cui ai commi 280 e 281 sia coartata, poiché le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte ai deficit con i propri strumenti finanziari e organizzativi.


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.