Sentenza n.95 - deposito 21 2007


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 214 e 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promossi dalle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 213 (non impugnato) dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 sopprime indennità previste a favore dei dipendenti di amministrazioni statali: l'indennità di trasferta di cui all'art. 1 della l. 417/1978, l'indennità supplementare prevista dall'art. 14 della l. 836/1973 e l'indennità di cui all'art. 8 del d.lgs. lgt. 320/1945; il comma 214 stabilisce che le amministrazioni pubbliche alle quali non si applica il comma 213 adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.



Il comma 216 prevede che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che si reca in missioni o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica.


Motivi del ricorso


Le norme censurate non si limitano a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente, ma pongono precetti specifici e puntuali sull'entità della spesa.


Decisione della Corte


Il comma 214 impone ai suoi destinatari l'obbligo di sopprimere determinate indennità: non si limita ad attribuire la mera facoltà di sopprimerle (considera sia la formulazione letterale del precetto, all'indicativo presente, cioè nel modo e nel tempo verbale idoneo ad esprimere il comando secondo il consueto uso del legislatore; sia, sul piano teleologico, i lavori preparatori, dai quali risulta che la norma censurata è diretta a completare il disegno organizzativo di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, sotto l'aspetto sistematico, il coordinamento con il comma 223, il quale, stabilendo che le disposizioni dei commi 213 e 214 costituiscono norme inderogabili dei contratti o accordi collettivi, rende ancora più chiara la volontà del legislatore di raggiungere l'effetto della soppressione delle indennità anche con riguardo alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle del comma 213). Le indennità previste dal comma 213 a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali che prestano la propria attività lavorativa fuori della ordinaria sede di servizio consistono in integrazioni pecuniarie spettanti per il maggior disagio connesso alla prestazione di lavoro e, pertanto, costituiscono componenti della retribuzione. Il comma 214 censurato estende al personale delle amministrazioni pubbliche ad ordinamento autonomo, compresi le Regioni e gli enti locali, la soppressione delle indennità analoghe a quelle indicate nel comma 213. Il comma 223 comprende i commi 213 e 214 tra le disposizioni che costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi e pertanto estende il divieto di clausole attributive delle dette indennità ai contratti e accordi collettivi successivi a quelli vigenti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 1 della l. 266/2005. Disponendo la soppressione delle indennità e stabilendo l'inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, il legislatore ha inteso incidere sull'autonomia negoziale collettiva nell'intero settore del pubblico impiego: ha abolito in tale settore gli istituti dell'ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità e ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite all'autonomia contrattuale delle parti. L'esclusione delle dette indennità dall'oggetto della contrattazione collettiva è realizzata in un caso direttamente attraverso la soppressione delle clausole attributive delle indennità (comma 213), nell'altro caso mediatamente, attraverso l'imposizione dell'obbligo della loro eliminazione alle amministrazioni pubbliche cui non si applica direttamente il comma 213 (comma 214). La norma censurata fissa nell'intero settore del pubblico impiego un tipico limite di diritto privato fondato – secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale – sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tale, si impone anche alle Regioni a statuto speciale. Riguardo al comma 216, osserva che, negando il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, la norma lede l'autonomia finanziaria delle Regioni perché non stabilisce un parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntuale sulla sua entità. La previsione da parte della legge statale di un limite all'entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia finanziaria delle Regioni, alle quali la legge statale può solo prescrivere obiettivi (come il contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale del comma 216 dell'art. 1 della l. 266/2005; infondata la questione relativa al comma 214.