Sentenza n.94 - deposito 21 2007


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art 1. commi 597, 598, 599 e 600 della legge 23 dicembre 2006, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate prevedono che, ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, sia emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi; il decreto deve essere emanato previo accordo tra Governo e Regioni, sulla base di una proposta interministeriale, e deve essere presentato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (comma 597); sono indicati gli obiettivi specifici cui devono tendere i principi fissati dall'accordo Governo-Regioni previsto dal comma 597 (comma 598); agli immobili degli istituti proprietari che ne facciano richiesta attraverso le Regioni si applicano le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, previste dal d.l. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge 410/2001 (comma 599); enti e istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nel campo dell'edilizia residenziale pubblica la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione e alla vendita dei singoli beni immobili (comma 600).


Motivi del ricorso


L'alienazione degli immobili di proprietà degli IACP rientra nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, di potestà legislativa residuale regionale: le disposizioni statali sono illegittime per violazione dell'art. 117, comma quarto, Cost.; il comma 597, nel prevedere l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con il sesto comma dell'art. 117 Cost., che autorizza l'esercizio della potestà regolamentare statale nelle sole materie di competenza esclusiva dello Stato; il comma 598, prescrivendo in modo assai dettagliato e specifico le finalità da perseguire mediante l'accordo tra Governo e Regioni, predetermina il contenuto dell'accordo: il legislatore statale individua non solo le scelte di fondo e gli indirizzi, ma anche la disciplina più specifica, di alienazione e reinvestimento.


Decisione della Corte


La materia della edilizia residenziale pubblica è una materia composita, che si articola in una triplice fase: la prima, avente il carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, riconducibile alla materia dei lavori pubblici; la terza, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione o in proprietà) limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto (221/1975). Ripercorre l'evoluzione normativa e giurisprudenziale prima e dopo la riforma del Titolo V e osserva che, anche dopo la riforma del Titolo V, il quadro sistematico non è cambiato: la consistenza della materia non ha subito variazioni dipendenti da una nuova classificazione costituzionale o da una diversa sistematizzazione legislativa di principio. La materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti; in tale determinazione, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., si inserisce la fissazione di principi che garantiscono l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale (486/1995). Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio, ai sensi del comma terzo dell'art. 117 Cost. ( 451/2006). Il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o degli altri enti a questi sostituiti dalla legislazione statale. Il comma 597 persegue l'obiettivo di valorizzare gli immobili costituenti il patrimonio degli IACP mediante la semplificazione delle procedure in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti stessi, determina una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, rientrante nella potestà legislativa residuale. La potestà regolamentare è prevista in una materia non di competenza esclusiva statale, in violazione del comma sesto dell'art. 117 della Costituzione. Il comma 598 prevede indirizzi e limiti volti a circoscrivere l'esercizio della potestà regolamentare del Governo in un campo nel quale essa non può essere esercitata ratione materiae. Il comma 599 prevede che agli Istituti proprietari che ne facciano richiesta alle Regioni si applichino le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La facoltà delle Regioni di avvalersi della normativa statale sulle cartolarizzazioni è prevista dall'art. 1 del medesimo d.l. 351/2001. L'attribuzione della medesima facoltà ad enti strumentali della Regione attribuisce a quegli enti la possibilità di esercitare la facoltà anche contro l'ipotetico volere della Regione medesima, con evidente lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita delle Regioni. Analogamente, il comma 600 conferisce direttamente agli enti proprietari la facoltà di rivolgersi a società specializzate per il censimento, la regolarizzazione e la vendita dei singoli beni immobili, venendo in tal modo a scavalcare possibili scelte gestionali della Regione.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1 della l. 266/2005.