Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi del ricorso, decisione della Corte
Le disposizioni impugnate sono state tutte abrogate dalla l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007); di esse, i commi 24 e i correlati 25 e 26 non hanno avuto attuazione, quindi per questa parte viene dichiarata la cessazione della materia del contendere; il comma 23 ha invece ricevuto attuazione, deve quindi essere sottoposto allo scrutinio di costituzionalità.
Il comma 23 stabilisce che a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, con l'eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquistati nel precedente triennio (comma 23).
Motivi del ricorso
Attraverso vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, lo Stato ha ecceduto la propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e violato l'autonomia finanziaria di spesa di cui all'art. 119. L'esclusione degli enti territoriali non basta per ritenere illesa l'autonomia delle Regioni e degli enti locali, poiché non sono esclusi gli enti strumentali, come le scuole e le ASL che, pur non essendo enti territoriali, appartengono a questi ultimi e su di essi gravano in termini finanziari e amministrativo-gestionali.
Decisione della Corte
La disposizione statale pone puntuali vincoli di spesa. Nel fissare limitazioni agli acquisti immobiliari delle pubbliche amministrazioni, il comma 23 esonera gli enti territoriali, proprio per garantire l'autonomia delle Regioni e degli enti locali nelle scelte relative alla composizione del loro patrimonio, ma non esonera le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali o dipendenti dalle Regioni e dagli enti locali, cioè le strutture operative delle quali Regioni ed enti locali si avvalgono per esercitare le funzioni loro attribuite dalla Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 23, della l. 266/2005 nella parte in cui, non contemplando tra i soggetti esonerati dal vincolo di spesa le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali, include tali amministrazioni ed enti tra i soggetti ai quali si applicano le limitazioni stabilite dalla stessa disposizione; la cessazione della materia del contendere riguardo alle altre questioni.