Sentenza n.82 - deposito 16 2007


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce che per gli anni da 2006 a 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti; in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario.


Motivi del ricorso


Il principio dell'accordo tra Regione interessata e Ministero dell'economia e delle finanze ha il suo fondamento nella specialità della finanza delle Regioni a statuto speciale, cui si correla anche la specifica dimensione delle funzioni legislative e amministrative affidate a ciascuna di esse; il principio viene svuotato di significato dalla previsione che, in mancanza di accordo, si applicano alle autonomie speciali i limiti di spesa dettati per le Regioni ordinarie anche qualora risulti che la responsabilità per il mancato accordo sia non della Regione, ma di un atteggiamento ostruzionistico o almeno non collaborativo da parte del Ministero.


Decisione della Corte


La disposizione censurata si inserisce nel contesto delle norme sul cd patto di stabilità interno per gli enti territoriali, contenute negli ultimi anni in tutte le leggi finanziarie dello Stato; fissa limiti alla crescita della spesa complessiva e ai pagamenti degli enti territoriali, relativamente alle spese correnti e a quelle in conto capitale, comprese quelle di personale. Non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono inevitabilmente in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti, e inoltre che, in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, possono anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (36/2004). Tali vincoli sono applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica, obbligo che deve essere contemperato e coordinato con l'autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni speciali, in forza dei loro statuti. Con la disposizione impugnata, il legislatore ha sostituito la previsione del potere unilaterale del Ministro di determinare i flussi di spesa – che la Corte aveva ritenuto legittimo solo in quanto legato al regime legislativo previsto per le Regioni ordinarie – con la statuizione che devono ritenersi direttamente operanti, senza l'intermediazione di alcun provvedimento amministrativo, i limiti di spesa previsti dalla stessa legge finanziaria per le Regioni ordinarie, in caso però di mancato accordo.


Dichiarazione:


Dichiara la questione non fondata.