Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate e motivi dei ricorsi
Un primo gruppo di censure (art. 3, comma 1, lett. d), art. 7, commi 7, lettere a) e c), e 8, e, in quanto connessi, l'art. 1, comma 1, lettera b) , 12, 13 e 14, comma 1, lettera a)), riguarda la disciplina della licenza di pesca e delle misure di sostenibilità.
Le disposizioni impugnate stabiliscono che il rilascio delle licenze di pesca rientra tra gli oggetti disciplinati dalla l. r. 66/2005 (art. 1, comma 1, lett. b)) e che il rilascio stesso spetta alle province (art, 3, comma 1, lett. d)); fissano alcuni dei contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura (limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate, determinazioni di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite e nella fissazione, per ciascuna provincia, del numero massimo delle licenze di pesca concedibili) (art. 7, comma 7, lettere a) e c), e 8); disciplinano le modalità di rilascio delle licenze di pesca (art. 12); costituiscono presso le province costiere il registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca (art. 13); rimettono a regolamenti regionali di attuazione la fissazione delle modalità del rilascio delle licenze e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale (art. 14, comma 1, lett. a)).
Osserva il Governo che queste disposizioni sono lesive di più parametri costituzionali e anche del principio di leale collaborazione. In particolare: dell'art. 117, comma secondo, lettera a), perché il contingentamento delle licenze di pesca rappresenta il primo e più efficace strumento per preservare le risorse ittiche disponibili e quindi l'ecosistema di cui la fauna marina fa parte, in linea con le convenzioni internazionali in materia e con il diritto internazionale della pesca marittima. Un governo delle licenze di pesca a livello regionale e provinciale è incompatibile con l'osservanza delle regole internazionali ed europee e con la oggettiva mobilità delle navi in uno spazio marino. Lesione della lettera e) del secondo comma dell'art. 117 perché l'esercizio delle funzioni legislativa e regolamentare e delle competenze amministrative regionali non possono introdurre turbative alla corretta e fisiologica competizione tra imprenditori ittici operanti in ambito nazionale ed europeo e quelli operanti in sede locale, riservando trattamenti più favorevoli ai secondi; della lettera s) della medesima disposizione in quanto la tutela dell'ambiente rientra nella competenza esclusiva statale; dell'art. 118 Cost. in quanto l'attività di pesca marittima richiede necessariamente l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, con evidenti riflessi sulla funzione legislativa.
Un secondo gruppo di censure riguarda gli articoli 2, comma 1, lettera c), 10 e 11 della l.r. 66/2005, che riservano alla Regione, e per essa alla Giunta, la determinazione dei criteri di organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura, e dei contenuti minimi della strategia di sviluppo, nonché le regole di procedura per il riconoscimento dei distretti medesimi, per l'emanazione dei relativi provvedimenti, per la loro revoca e la disciplina della partecipazione al finanziamento degli interventi.
Osserva il Governo che in tema di distretti produttivi la l. 266/2005, sull'ordinamento e la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, contiene norme ordinamentali e di principio adottate, in forza dell'art. 117, primo comma, lett. a), anche in relazione a regolamenti comunitari, nonché delle lettere e) ed s). La stessa legge disciplina i distretti di pesca. Le disposizioni regionali determinano una non razionale regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con gli indicati parametri costituzionali e con l'esigenza di unitario esercizio delle funzioni di regolazione dell'attività di pesca marittima.
Un terzo gruppo di censure (art. 2, comma 1, lettere e) ed f), 14, comma 1, lett. b), 18 e 19) riguarda la pesca per fini scientifici, anche in relazione alla pesca del novellame di alcune specie ittiche. Esse riservano alla competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione alla pesca a fini scientifici, e il rilascio dell'autorizzazione alla pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero (art. 2, comma 2, lettere e) ed f)); disciplinano la pesca del novellame di alcune specie ittiche e regolano la pesca a fini scientifici, rinviando per entrambi gli aspetti al regolamento di cui all'art. 14, comma 2, lett. b).
Osserva il Governo che nessuna delle disposizioni richiamate prevede forme di leale collaborazione, che non c'è alcun riferimento ad intese (richieste dall'art. 21 del d.lgs. 154/2004) e che anzi l'art. 25 della legge regionale in esame stabilisce che, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14 cessano di avere applicazione in Toscana le corrispondenti discipline statali.
Decisione della Corte
La Corte riprende il quadro normativo statale in materia di pesca e i principi già affermati nella sentenza 213/2006. Dal dpr 616/1977, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia della pesca nelle acque interne, ricomprendendovi tra l'altro anche l'esercizio della pesca e il rilascio delle relative licenze, nonché le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, al d.lgs. 143/1973 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti svolti dal Ministero del risorse agricole e forestali relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, tranne alcuni riservati al Ministero per le politiche agricole; alle successive leggi regionali e al d.lgs. 153/2004 che ha tra l'altro dettato le modalità di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo anche l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la consultazione del Tavolo azzurro. Le Regioni predispongono i programmi regionali per la pesca e l'acquacoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio di programmazione nazionale. Relativamente ai distretti di pesca (aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico), il d.lgs 226/2001 prevede che la loro modalità di identificazione, delimitazione e gestione viene definita con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria. Quanto all'assetto delle competenze dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, rileva che nella materia della pesca è riscontrabile la generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, che la pesca costituisce oggetto della potestà legislativa residuale regionale, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi omogenei, statali e regionali. Talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono infatti che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una regolazione uniforme. Assume quindi rilievo l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e quello fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale (213/2006). Proprio perché nella materia della pesca possono interferire interessi eterogenei, statali e regionali, con riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa, occorre qualificare i settori oggetto di disciplina. Delle censure del primo gruppo, ne ritiene alcune inammissibili per eccessiva genericità, altre infondate perché si intrecciano con competenze statali, connesse principalmente ma non esclusivamente alla tutela dell'ecosistema. Ravvisa la sussistenza di ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali che richiedono l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative nella materia, ragioni che ritiene soddisfatte da una serie di norme contenute nella legge regionale in esame e dal complessivo sistema di regolamentazione della pesca disegnato dalla legge medesima e in particolare del previsto coordinamento della pianificazione regionale con quella nazionale, che deve a sua volta tenere conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali. Il secondo gruppo di censure, sui distretti di pesca e di acquacoltura, opera nell'ambito della pianificazione regionale e non si sovrappone alle competenze statali, né interferisce con la potestà legislativa esclusiva dello Stato. Non ritiene neanche sussistenti i presupposti per l'assunzione, in via sussidiaria, ex art. 118 Cost., delle funzioni amministrative a livello statale, con conseguenti riflessi sul riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni. Riguardo al terzo gruppo di disposizioni, osserva che esse coinvolgono, oltre alla materia di competenza residuale regionale costituita dalla pesca, anche quelle di competenza concorrente della ricerca scientifica. Le censure sono però inammissibili per genericità.
Dichiarazione:
Dichiara le censure formulate parte infondate e parte inammissibili.