Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2; 14, comma 4, lettera l), e comma 4 bis, e 15, comma 5, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificati dagli articoli 2, comma 1; 10, commi 3 e 4, e 11, comma 1, della l.r. 26/2005
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4, comma 2, della l.r. 24/1999, come modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 26/2005, prescrive che, nell'ambito delle grandi strutture di vendita, realizzate nella forma del centro commerciale, «la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita» e riserva prioritariamente almeno il cinquanta per cento di tale percentuale di superficie ad operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni.
L'art. 14, comma 4, lett. l) e comma 4-bis, della l.r. 24/1999, come modificati dall'art. 10, commi 3 e 4, della l.r. 26/2005, dispone che, in ordine al rilascio di autorizzazioni all'esercizio e all'ampliamento dell'attività commerciale, «tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2» e «tra domande concorrenti prive di titolo di priorità» è data precedenza, tra l'altro, alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione.
L'art. 15, comma 5, della l.r. 24/1999, come modificato dall'art. 11, comma 1, della l.r. 26/2005, stabilisce il limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata per l'ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri e prescrive che la superficie aggiuntiva concessa non può essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri.
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate, introducendo criteri preferenziali per le aziende presenti nel territorio regionale, determinano una lesione dei principi costituzionali in tema di libertà di concorrenza, invadendo la competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e della libera iniziativa economica (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e producono una disparità di trattamento tra le aziende già attive sul territorio regionale ed i soggetti provenienti da altre Regioni italiane o straniere. Attribuendo titoli di priorità ai soggetti già esercenti attività commerciale nel territorio regionale o subordinando il rilascio di autorizzazioni all'ampliamento della predetta attività al medesimo requisito del previo esercizio nel territorio della Regione, violano il principio di eguaglianza e limitano in modo sensibile il diritto dei cittadini di esercitare l'attività sul territorio della Regione Umbria (artt. 3 e 120 della Costituzione), costituendo altresì ostacolo al diritto di stabilimento contenuto negli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della CEE.
Decisione della Corte
Le disposizioni censurate intervengono nella materia del commercio, di competenza regionale residuale nel novellato art. 117 della Costituzione (1/2004 e 99/2006). L'art. 2, comma 1, della l.r. 26/2005 ha sostituito il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 24/1999, attuativa del d.lgs. 114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio. Il d.lgs. 114/1998, attuativo delle deleghe contenute nella l. 59/1997, ha realizzato la riforma della distribuzione commerciale con lo scopo di favorire l'apertura del mercato alla concorrenza e di realizzare l'ampio conferimento di funzioni e compiti in favore delle Regioni e degli enti locali già delineato dalla l. 59/1997, quando, nel vigore del “vecchio” Titolo V della parte seconda della Costituzione, la competenza in materia di commercio spettava al legislatore statale. In particolare, il medesimo decreto ha stabilito che «le Regioni definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali» (indicati all'art. 6) con l'obiettivo di «favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato» (lettera f)), «anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione». Quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 26/2005 nel sostituire il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 24/1999 (riserva del trenta per cento della superficie di una grande struttura di vendita in favore delle piccole e medie strutture, e quella del quindici per cento -pari alla metà del suddetto trenta per cento- per chi già opera sul territorio regionale da un congruo periodo) non determina una lesione ingiustificata e irragionevole del principio della libera concorrenza e/o di eguaglianza, in quanto, pur derogando, peraltro in misura limitata, al criterio della parità che deve caratterizzare l'assetto competitivo di un mercato, ha lo scopo di ridurre i possibili effetti negativi a breve, sotto il profilo socio-economico, dell'intervento regolatorio. La norma tutela l'esigenza di interesse generale – peraltro espressamente richiamata dal citato art. 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 114/1998 – di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale: essa è, infatti, volta a consentire a queste ultime – che hanno dato un significativo apporto alla vitalità del sistema economico regionale per un congruo lasso di tempo (cinque anni) e che sono più esposte a subire le conseguenze dell'impatto delle grandi strutture – di adattarsi all'evoluzione del settore, conservando adeguati spazi di competitività. La disposizione impugnata, nella parte in cui stabilisce la richiamata riserva in favore delle piccole e medie strutture di vendita ed in specie in favore di quelle già operanti sul territorio, non è dunque priva di ragionevole giustificazione. Infatti, solo le discriminazioni fra imprese – operate sulla base di un elemento territoriale – che non siano ragionevolmente giustificabili contrastano con il principio di eguaglianza nonché con il principio in base al quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e cose fra le Regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio la loro professione, impiego o lavoro (440/2006; 207/2001; 362/1998). Ritiene invece fondata la censura relativa all'art. 10, commi 3 e 4, della l.r. 26/2005 che ha sostituito l'art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4 bis, della l.r. 24/1999, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La disposizione – censurata nella parte in cui stabilisce che, in ordine al rilascio di autorizzazioni all'esercizio e all'ampliamento dell'attività commerciale, «tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2» e «tra domande concorrenti prive di titolo di priorità» è data precedenza, tra l'altro, alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella stessa Regione – introduce un criterio preferenziale per il rilascio delle predette autorizzazioni, il quale opera una discriminazione fra imprese sulla base di un criterio anche di localizzazione territoriale privo di una ragionevole giustificazione. Nell'individuare il criterio della previa titolarità di un'altra grande struttura di vendita nel medesimo territorio regionale, la disposizione è lesiva della libertà di concorrenza, in quanto favorisce il cumulo della titolarità di autorizzazioni inerenti a più di una grande struttura di vendita in capo ad un unico soggetto già operante sul territorio regionale, contraddicendo l'esigenza di interesse generale di tutela delle piccole e medie imprese presenti sul medesimo, individuata dal d.lgs. 114/1998 fra gli obiettivi che il legislatore regionale, in deroga ai principi che sovrintendono all'assetto competitivo del mercato, deve perseguire nella programmazione della rete distributiva (art. 6, comma 1, lettera f). Nella parte in cui individua, fra i criteri preferenziali per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'ampliamento dell'attività commerciale, quello della previa titolarità di un'altra grande struttura di vendita nel territorio regionale, la disposizione stabilisce, pertanto, una barriera «di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale» (440/2006 e 207/2001), in difetto di una giustificazione ragionevole.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, della l.r. Umbria 24/1999, come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della l.r. Umbria 26/2005, nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data priorità anche in funzione del criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2; inammissibile per difetto di motivazione la questione di legittimità riferita all'art. 11, comma 1.