Giudizio per conflitto di attribuzioni sorto a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio Nazionale per il servizio civile 2 febbraio 2006 (Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale) promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il paragrafo 2 della circolare prevede che le Regioni e le Province autonome non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale; esse possono essere iscritte all'albo nazionale al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni dello Stato.
Motivi del ricorso
Violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, nonché delle attribuzioni costituzionali riservate dallo Statuto speciale e dalla Costituzione.
Decisione della Corte
Ravvisa la lesione del principio di leale collaborazione, considerando il diretto contrasto della parte impugnata della circolare con l'intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, avente ad oggetto l'attuazione del decreto legislativo 77/2002 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64). Nella premessa dell'intesa, costituente parte integrante della stessa, si afferma che le Regioni avevano espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa con la richiesta di stralciare un comma del protocollo secondo il quale: “ I soggetti coinvolti nell'attuazione del SNC (Ufficio, Regioni, Province autonome), non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNC”. In seguito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, ignorando l'accordo raggiunto tra Regioni e Governo, ha inserito nel testo della circolare adottata il paragrafo che si pone in contrasto con l'intesa raggiunta. Questo comportamento concretizza una violazione del principio di leale collaborazione, che opera in tutti i casi in cui sussista una connessione tra funzioni attribuite a diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia possibile una netta separazione nell'esercizio delle competenze. Nel disciplinare il servizio civile nazionale, il legislatore ha allocato funzioni amministrative tanto a livello centrale, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, quanto a livello regionale. Le Regioni sono quindi coinvolte nella gestione del servizio civile nazionale; di qui l'esigenza di addivenire a forme di esercizio delle funzioni stesse attraverso le quali siano efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti (308/2003). Pur riconoscendo che è attribuita allo Stato in via esclusiva la competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, trattandosi di una forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, la Corte ha precisato che ciò non comporta che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio, che, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti territoriali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile, attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente e dunque, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali (228/2004). Al fine di assicurare la partecipazione dei diversi livelli di governo coinvolti, nelle ipotesi in cui il compimento delle attività attraverso le quali si svolge il servizio civile ricada entro ambiti di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'esercizio delle funzioni spettanti allo Stato e ai detti enti dovrà improntarsi al rispetto del principio di leale collaborazione. Nel caso in esame, nel dare attuazione al d.lgs. 77/2002 era necessario, al fine di garantire la partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti nella gestione del servizio civile, adottare strumenti di leale collaborazione o, comunque, adeguati meccanismi di cooperazione, strumenti che si erano effettivamente concretizzati nell'intesa stipulata in sede di Conferenza Stato- Regioni del 26 gennaio 2006. La reintroduzione dei divieti di accreditamento, di essere sede di attuazione di progetto, soggetto di accordi di partenariato, nonché del divieto di iscrizione agli albi, regionali o provinciale o all'albo nazionale senza l'attivazione di meccanismi di cooperazione necessari per superare l'intesa già raggiunta, determina una lesione del principio di leale collaborazione. Le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni rappresentano la via maestra per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo del territorio. Ne deriva che il principio di leale collaborazione che si realizza mediante tali accordi impone, anche in una accezione minimale, alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto (31/2006).
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni; conseguentemente annulla la parte censurata del paragrafo 2 della circolare impugnata.