Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42, 43, 44 e 45 del d.l. 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 2003, n. 119 promosso dalla Regione Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 42 dell'art. 10 riserva al Governo, per i primi due periodi di attuazione della normativa, la facoltà di nominare un commissario straordinario per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della normativa introdotta dal medesimo d.l.. Il comma 43 attribuisce al commissario il potere di esercitare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti. Il comma 44 prevede che il commissario, in caso di inadempienza, può invitare l'amministrazione competente ad adottare, entro 30 giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti e, decorso inutilmente tale termine e previa deliberazione del consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.
Motivi del ricorso
L'ipotesi di potere sostitutivo previsto non è riconducibile né all'art. 117, quinto comma, né all'art. 120 della Costituzione, dal quale anzi si desume che il potere sostitutivo può essere esercitato solo dal Governo, cioè dal Consiglio dei ministri. Le disposizioni censurate prevedono invece un commissario straordinario (organo non di Governo) che non ha solo funzioni di monitoraggio e vigilanza (riconducibili alla competenza statale), ma può anche porre in essere atti che costituiscono espressione della politica agraria regionale e per un periodo indeterminato. Sotto questo profilo si ravvisa anche violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione previsto dall'art. 97 Cost.
Decisione della Corte
L'art. 1 del d.l. 49/2003 attribuisce gli adempimenti relativi al regime ordinario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alla competenza delle Regioni e delle Province autonome, alle quali spettano anche funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo; allo Stato sono invece riservate funzioni specificamente individuate. Il concorso di competenze regionali e competenze statali è giustificato dalla matrice comunitaria della disciplina. Nel ricorso si contesta solo l'attribuzione al commissario del compito di rilevare inadempienze e di emanare la diffida alla adozione dei provvedimenti di competenza, non la spettanza allo Stato delle funzioni di monitoraggio e della vigilanza circa l'applicazione della normativa introdotta. L'eventuale lesione dell'autonomia regionale avrebbe potuto rinvenirsi proprio nella attribuzione allo Stato delle attività di monitoraggio e vigilanza. Poiché questo non viene posto in contestazione, non si può negare allo Stato il compito di individuare quelle inadempienze che non consentono il regolare svolgimento della campagna di produzione lattiero-casearie e di invitare le amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari. Ritiene che siano rispettati tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza della Corte per l'esercizio del potere sostitutivo (v. per tutte la sentenza 69/2004).
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le censure sollevate.