Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della deliberazione legislativa della Regione Sicilia 20 gennaio 2006 (Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio) e degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi del ricorso e decisione della Corte
La deliberazione legislativa della Regione Sicilia istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni provincia il registro regionale degli amministratori di condominio, al quale possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuativamente ed in maniera documentata per almeno due anni tale attività.
Il Governo osserva che la norma costituisce sostanziale riproposizione di altra norma che era già stata impugnata per violazione dell'art. 117 della Costituzione, poi espunta in sede di promulgazione della l.r. 19/2005. Ritiene la norma irragionevole in quanto prevede l'istituzione di un registro al quale gli interessati hanno facoltà di iscriversi, senza indicare le conseguenze della mancata iscrizione; la norma sarebbe quindi priva della regolamentazione minima necessaria per il funzionamento del registro.
La l.r. Marche 28/2005 istituisce, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli amministratori di condominio (art. 1); prevede che nel registro possono essere iscritti coloro che sono in possesso di determinati requisiti professionali (art. 2, comma 1); affida alla Regione il compito di promuovere e organizzare corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di amministratore di condominio e di immobili, rimandando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle modalità di svolgimento dei corsi e dei relativi esami (art. 3, commi 1 e 3).
Il Governo osserva che la figura e le funzioni dell'amministratore di condominio sono regolate dagli artt. 1129 e ss c.c.; che nessuna norma dell'ordinamento statale prevede l'esistenza di un albo professionale degli amministratori di condominio; che una precorsa iniziativa di legge nazionale volta a prevedere l'istituzione di un apposito albo non ha avuto esito positivo, anche in relazione alla posizione assunta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale l'albo in questione non sarebbe necessario e violerebbe le norme sulla concorrenza. La legge regionale istituisce, senza alcun riferimento a norme statali di principio, un registro regionale, l'accesso al quale è negato a chi non possieda determinati requisiti e non superi un particolare esame di abilitazione, in contrasto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.
Osserva la Corte che l'istituzione del registro, l'individuazione dei requisiti professionali per l'iscrizione in esso e la previsione di corsi ed esami finali per il conseguimento dell'attestato professionale necessario a tali fini rientrano nella materia delle professioni, di competenza legislativa concorrente, in relazione alla quale devono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili e ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi (449, 424, 423 e 153 del 2006).
Esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale (355/2005 su analoga legge della Regione Abruzzo).
Il d.lgs. 30/2006, recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'art.
Il fatto che la legge regionale non precluda l'esercizio della professione a chi non si iscrive al registro non può portare a conclusioni differenti, in quanto l'istituzione di un registro e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della l.r. Marche e, per conseguenza, della restante parte dell'intera legge; in relazione alla deliberazione legislativa della Regione Sicilia 20 gennaio 2006, dichiara alcune censure inammissibili, altre infondate.