Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Commissario per il riordino degli usi civici in Abruzzo del 21 ottobre 2005, promosso dalla Regione Abruzzo
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il provvedimento impugnato ha definito un giudizio demaniale tra un comune e un privato che, assumendo di essere occupante abusivo di terreni facenti parte del demanio civico di quel comune, aveva inoltrato al Commissario istanza volta ad ottenere la legittimazione della occupazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici.
Il Commissario, dichiarata la natura demaniale civica dei suoli, ha preso in esame la questione relativa alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 9 della l. 1766/1927 al fine della legittimazione stessa, provvedendo anche in merito ad essa e affermando che permane in capo a lui la competenza a pronunciare sulla legittimazione. Ha quindi disposto in ordine alla legittimazione, determinando anche l'importo della somma che deve essere versata a fronte della avvenuta legittimazione e ha disposto la trasmissione della sentenza al Ministero delle politiche agrarie per la definitiva approvazione della legittimazione, nonché al comune interessato perché, dopo l'approvazione ministeriale, perfezioni l'atto di affrancazione.
Motivi del ricorso
Ai sensi degli artt. 66 e 71 del dpr 616/1977, a partire dal 1978 tutte le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni, avendo, allora, conservato lo Stato la sola approvazione delle legittimazioni da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Regione interessata. L'art. 5 della l.r. Abruzzo 25/1988 ha attribuito al Consiglio l'assenso alla legittimazione. In seguito, la l. 13/1991 ha trasferito la competenza ad approvare le legittimazioni, ferma restando la necessaria intesa con la Regione interessata, dal Presidente della Repubblica al Ministero dell'agricoltura; la l. 491/1993 ha poi trasferito al Ministro della giustizia le competenze del Ministro dell'agricoltura relative ai Commissari agli usi civici, stante la natura di organi giurisdizionali di questi ultimi. La Regione ha quindi adottato la l.r. 68/1999 che prevede, tra l'altro, che la legittimazione dei suoli di uso civico sia resa definitiva con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Ravvisa quindi violazione degli articoli 24, 101, 117 e 118 della Costituzione.
Decisione della Corte
Quanto ai presupposti per instaurare conflitto di attribuzione, precisa che è idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione qualsiasi atto o comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, purché dotato di efficacia o di rilevanza esterna e diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza il cui svolgimento possa determinare un'invasione della altrui sfera di attribuzioni. Il provvedimento in esame, già nell'indicare, in maniera anche impropria, un Ministero (delle politiche agrarie) quale organo competente a procedere alla definitiva approvazione della legittimazione, è atto a determinare, già per tale individuazione, una violazione delle attribuzioni rivendicate dalla Regione. L'atto e' infatti anche idoneo, per la sua tipologia, a divenire immodificabile a seguito del passaggio in giudicato e perciò, oltre a costituire origine di diritti di carattere sostanziale in capo ai soggetti da esso coinvolti, a costituire il fondamento per l'adozione di ulteriori, successivi provvedimenti, diretti ad assicurarne l'attuazione, anche coattiva. Il Commissario ha manifestato una esplicita vindicatio potestatis a decidere in ordine alla legittimazione dei terreni demaniali soggetti ad usi civici che siano stati illegittimamente occupati. Il procedimento per la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici ha carattere amministrativo e non giurisdizionale (art. 66 dpr 616/1977); rimangono attribuite al Commissario per il riordino degli usi civici le sole attribuzioni di carattere giurisdizionale inerenti all'accertamento della demanialità del suolo, non la funzione di carattere amministrativo inerente alla trasmissione della sentenza al Ministro delle politiche agrarie. Precedente giurisprudenza aveva già affermato che possono realizzare violazioni di attribuzioni costituzionalmente rilevanti gli atti lesivi di funzioni rimesse alle Regioni, come nel caso in esame, dal dpr 616/1977. Inoltre, in seguito alla modifiche dell'art. 118 Cost., l'attribuzione di queste funzioni costituisce realizzazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dato che la loro allocazione a livello regionale ne permette l'idoneo esercizio unitario (cfr. l'ampia casistica di normative regionali). Il Commissario ha esorbitato dai limiti che competevano alla funzione giurisdizionale; dichiarando la legittimazione e, determinando la misura del canone ex art. 10 l. 1766/1927, ha invaso l'ambito della attribuzioni riservato alla Regione (trasmettendo l'atto al Ministro delle politiche agrarie ha inoltre configurato il suo accertamento giurisdizionale come fase di un procedimento che si concluderebbe con un atto di approvazione ministeriale).
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Commissario per il riordino degli usi civici, né accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 9 della l. 1766/1927 ai fini della legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né provvedere alla legittimazione stessa, né determinare la misura del canone che l'occupante abusivo deve versare per potersi giovare della legittimazione; annulla di conseguenza l'atto impugnato.