Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 1 settembre 1997, n. 33 sulla protezione della fauna e la disciplina del prelievo venatorio; 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea della Regione Sicilia il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio IX) recante "Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi", promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia
Motivi del ricorso
Le disposizioni ledono l'art. 97 della Costituzione in quanto non tengono conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica, laddove affidano la realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso della conoscenza e delle capacità tecniche per il maneggio delle armi, a differenza di quanto stabilito dallo stesso comma 5 per le guardie volontarie di associazioni venatorie e ambientaliste.
Decisione della Corte
E' vero che le norme censurate non precisano espressamente che i soggetti che possono partecipare alle operazioni e agli interventi di controllo della fauna devono essere muniti delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio, ma è indubbio che il possesso di questo requisito è richiesto dalla natura stessa dell'attività che essi sono chiamati a svolgere.
L'art. 49 della l. 157/1992, sulla protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, nello stabilire che la caccia può essere esercitata solo da chi abbia le relative autorizzazioni, fa specifica applicazione di un principio generale dell'ordinamento, in ragione delle peculiari competenze e conoscenze richieste per conseguire le autorizzazioni medesime.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie previste dalle disposizioni censurate per effettuare operazioni o interventi di controllo della fauna selvatica, come l'abbattimento, devono essere muniti delle prescritte autorizzazioni e, in particolare, della licenza di porto di fucile per usi di caccia.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della l.r. 33/1997; inammissibili le altre questioni.