Sentenza n.25 - deposito 6 2007

Gestioni liquidatorie delle USL


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della l.r. 4/2003, e modificato dall'art. 32 della l.r. 1/2004; dell'art. 11, commi 3-ter e 3-quater della l.r. 20/2002, introdotti dall'art. 43 della l.r. 4/2003 e modificati dall'art. 32, comma 1, della l.r. 1/2004; dell'art. 11, commi 3-ter1 e 3-ter2 della l.r. 20/2002, introdotti dall'art. 20 della l.r. 14/2004; dell'art. 43, comma 3, della l.r. 4/2003, modificato dall'art. 32, comma 1, della l.r. 1/2004; dell'art. 6, comma 2-bis, della l.r. 1/1998, introdotto dall'art. 31 della l.r. 1/2004, promossi con ordinanze 4 ottobre 2004 della Corte d'appello di Torino, 3 giugno 2005 del Tribunale ordinario di Lecce e 20 novembre 2005 del Tribunale ordinario di Trani


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 11, comma 3 bis, stabilisce che, per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dall'art. 2 della l.r. 18/1994, alle gestioni liquidatorie risultanti dalla soppressione delle predette USL che si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario oppure risultano gravemente deficitarie, si applicano determinate disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto compatibili.



L'art. 11, comma 3-ter, fissa in euro 500.000 il limite minimo per le autorizzazioni di cui all'art. 206 del r.d. 267/1942; il comma 3-quater individua l'autorità di cui all'art. 206, comma 1, del r.d. 267/1942 (Commissario liquidatore) nell'amministrazione regionale, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato.



Il comma 3-ter 1 individua l'autorità di cui al comma 206, comma 2, del r.d. 267/1942, per le autorizzazioni alle transazioni di importo superiore al limite di cui al comma 3-ter, nella persona del legale rappresentante dell'amministrazione regionale o di un suo delegato.



Il comma 3-ter 2 detta disposizioni per la distribuzione di acconti di spesa ai sensi dell'art. 212, comma 2, del. r.d. 267/1942.



L'art. 43, comma 3, della l.r. 4/2003 prevede che l'apertura della procedura è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, che la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003 e che a tale data vanno calcolati gli interessi maturati.



L'art. 6, comma 2-bis, della l.r. 1/1998 introdotto dall'art. 31 della l.r. 1/2004 esclude ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie.


Motivi del ricorso


La Regione ha legiferato in una materia sottratta alla competenza legislativa regionale, cioè in materia finanziaria e non strettamente sanitaria, oltre che in materia processuale, sottraendo l'esame di una controversia civile al giudice ordinario per trasferirlo alla competenza del giudice della liquidazione coatta amministrativa, in violazione anche della legge fallimentare che attribuisce tale potere alla “legge” da intendersi come legge nazionale e non anche come legge regionale.


Decisione della Corte


Disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legge regionale assegna, tra l'altro alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello ordinario, previsto dal codice civile e di procedura civile, altrimenti applicabile. Quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che spetti alla legge determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale, la previsione deve essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere, perché emanata da chi ha la relativa potestà, sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura. La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti anche di diritto sostanziale. E' in relazione alla idoneità a produrre tali effetti, di natura sostanziale e procedurale, che va determinata la spettanza della potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost., e va di conseguenza negata la competenza regionale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, comporta, ai sensi dell'art. 27 della 87/1953, anche la illegittimità costituzionale delle norme regionali che presuppongono l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria, e quindi dei commi 3-ter, 3-ter 1, 3-ter 2 e 3-quater dell'art. 11 e anche delle lettere a), b), c), d) ed e-bis) dell'art. 43 della l.r. 4/2003. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa anche all'art. 6, comma 2-bis, della l.r. 1/1998 che, escludendo ogni legittimazione passiva della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie, costituisce svolgimento e completamento dell'art. 11, comma 3-bis, della l.r. 20/2002.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della l.r. Puglia 20/2002 e l'illegittimità conseguenziale dei commi 3-ter, 3-ter 1, 3-ter 2 e 3-quater dell'art. 11 della medesima l.r. Puglia 20/2002; delle lettere a), b), c), d) ed e-bis) dell'art. 43 della l.r. 4/2003; dell'art. 6, comma 2-bis della l.r. Puglia 1/1998.