Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate e motivi del ricorso
L'art. 2, comma 2, dell'impugnata legge regionale prevede che, qualora entro un certo termine non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi, questi siano determinati dalla Giunta.
Il Governo ravvisa contrasto con l'art. 49, comma 5, del d.lgs. 276/2003, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, secondo il quale la regolamentazione dei profili formativi deve essere effettuata dalle Regioni d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
L'art. 3, comma 4, prescrive che la formazione formale si svolga prevalentemente all'esterno dell'azienda.
Sotto il profilo della competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, il Governo ravvisa la illegittimità della disposizione per contrasto con lo stesso art. 49 d.lgs. 276/2003 che fa riferimento alla formazione aziendale o extra-aziendale, senza porre alcuna gerarchia tra i due tipi di attività. Ravvisa violazione anche della previsione che rimette alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna, delle singole aziende.
L'art. 3, comma 7, prevede che la formazione interna deve avere ad oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Governo ravvisa illegittimità sotto il profilo della competenza statale esclusiva; la formazione interna all'azienda è regolamentata pattiziamente e afferisce al regime contrattuale privatistico: qualunque disposizione di carattere generale rientra nella materia di legislazione propria esclusiva prevista dall'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione
Decisione della Corte
L'art. 2, comma 2, attribuisce alla Giunta regionale un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata dalla paritaria codeterminazione dell'atto in difetto di indicazioni della prevalenza di una parte sull'altra. La drastica previsione, nel caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, riduce il ruolo dell'altra all'espressione di un parere (27/2004, 308/2003 e 116/1994). E' fondata anche la censura rivolta al comma 7 dell'art. 3: poiché la formazione interna attiene all'ordinamento civile, spetta allo Stato stabilire la relativa disciplina. Non ravvisa invece la illegittimità del comma 4 dell'art. 3 che prevede la formazione esterna per la formazione formale. La disposizione non costituisce invasione della sfera di attribuzioni statali in materia di formazione interna (406 e 425 del 2006).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 7, della l.r. Puglia 13/2005.