Sentenza n.12 - deposito 26 2007

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge Regione Sardegna 24 aprile 2001 n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001) promosso dal TAR Sardegna con ordinanza 27 settembre 2004

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione censurata sancisce il divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Regione, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale.

Motivi del ricorso

Contrasto con disposizioni dello stesso Statuto speciale, con disposizioni del d.lgs. 22/1997 sui rifiuti pericolosi, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e con l'art. 41 della Costituzione che sancisce il principio di libertà della iniziativa economica privata.

Decisione della Corte

Secondo lo Statuto speciale, la Regione ha potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica; occorre vedere se la disposizione censurata regionale sia o no in linea con i principi statali in materia.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti di provenienza extraregionale: alla luce del principio di autosufficienza stabilito dall'art. 182, c. 5, d.lgs. 152/2006 (già affermato dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 22/1997) il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi; il principio di autosufficienza locale e il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per quelli pericolosi (fra i quali sono compresi anche gran parte di quelli di origine sanitaria) (281/2000), né per quelli speciali non pericolosi (335/2001).

Per i rifiuti pericolosi e speciali (505/2002) non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento. Per questa tipologia di rifiuti, lo smaltimento deve avvenire in strutture specializzate, non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale. Il principio della autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari non si applica ai rifiuti speciali pericolosi.

La disposizione censurata opera una indiscriminata assimilazione di ogni genere di rifiuto di origine extraregionale e ne vieta globalmente l'ingresso nel territorio regionale, anche se finalizzato allo smaltimento di rifiuti urbani speciali pericolosi.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della l.r. Sardegna 6/2001 nella parte in cui non esclude dal divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale, i rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.