Sentenza n.450 - deposito 28 2006

Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25 "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31" e in particolare degli articoli 5, 6, comma 4, 14, comma 1, e 15

Contenuto delle disposizioni impugnate

Motivi del ricorso, decisione della Corte


Dichiara inammissibile perché non menzionata nella deliberazione del Governo, l'impugnativa contro l'intera legge regionale.


L'art. 5 prevede che i progetti di rete e le varianti ai progetti di rete già approvati devono essere presentati, dagli operatori ai soggetti indicati dall'art. 4, comma 2 (Comune d'Aosta e altri comuni, in forma associata attraverso le comunità montane), corredati dello schema funzionale e della documentazione idonea ad attestare, per ogni stazione radioelettrica, i dati anagrafici, tecnici, topografici e fotografici.


Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.: prevedendo un controllo tecnico della progettazione, la disposizione si pone in contrasto con i principi fondamentali, afferenti alle materie tutela della salute e ordinamento della comunicazione, fissati dalla legislazione statale e volti a garantire, anche sul piano tecnico, la unitarietà e la funzionalità delle reti che non possono essere disarticolate Regione per Regione.


La Corte osserva che, sulla base dei principi desumibili dalla legislazione statale, la definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, è riservata allo Stato, non è quindi configurabile una competenza regionale per quanto attiene alla approvazione dei progetti di rete o delle relative varianti che si discostino dagli standard tecnici fissati in sede nazionale.


La documentazione tecnica che secondo la norma censurata deve essere allegata al progetto di rete non è funzionale ad un controllo di natura tecnica sul contenuto della progettazione, ma ad uno scopo puramente conoscitivo, deve infatti confluire nel catasto regionale delle stazioni radioelettriche. Esula dal contenuto della norma la previsione di un controllo tecnico sulle modalità di realizzazione della rete e degli impianti, affidato agli enti locali. Ritiene infondata la censura.


L'art. 6, comma 4, attribuisce ad una deliberazione di Giunta la definizione dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati ad ottenere l'approvazione dei progetti e delle varianti, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA; l'art. 15 attribuisce alla Giunta regionale la definizione degli oneri economici in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dal Capo III della medesima legge.


Il Governo ritiene che entrambe le disposizioni contrastino con l'art. 93 d.lgs. 259/2003 che vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge statale.


Osserva la Corte che le norme riguardano, come ambito materiale prevalente in relazione all'oggetto regolamentato, la materia tutela della salute, e, per la finalità perseguita, la materia tutela della concorrenza.


L'art. 93 del d.lgs. 259/2003 costituisce espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni (259/2003), nella finalità di tutelare la concorrenza sotto il profilo della garanzia della parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore.


La previsione di un potere della Giunta di determinare la misura di oneri economici posti a carico degli operatori in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta da ARPA, ente strumentale della Regione, è suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale.


Inoltre, le disposizioni demandano alla Giunta la definizione della misura degli oneri economici senza prevedere alcun criterio di determinazione quantitativa.


L'art. 14, comma 1, assoggetta al regime della denuncia di inizio attività una serie di interventi edilizi su determinate strutture.


Il Governo ravvisa contrasto con l'art. 87 del d.lgs. 259/2003 che prevede solo l'autorizzazione degli enti locali per l'installazione di nuove infrastrutture, mentre la denuncia di inizio attività sarebbe chiesta solo per alcuni impianti.


Osserva la Corte che la disposizione si limita a contemplare uno strumento di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di minore impatto, su strutture già esistenti ed autorizzate.


Secondo la Corte, l'art. 14 trova legittimazione nella potestà legislativa primaria che lo Statuto attribuisce alla Regione in materia di urbanistica.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 4, e 15 della l.r. Valle d'Aosta 25/2005, inammissibili o infondate le altre censure.