Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavori pubblici, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 17 della l.p. 10/2005 sostituisce il comma 6 dell'art. 12-bis della l.p. 7/2001 sul riordino del Servizio sanitario provinciale e riguarda il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico. Alla relativa selezione sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale. Alla prima selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente infermieristico sono ammessi anche coloro che possono dimostrare una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione. Per l'accesso alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico- assistenziale è richiesta un'esperienza professionale di coordinamento almeno biennale.
L'art. 19 della l.p. 10/2005 inserisce nella l.p. 7/2001 l'art. 73-ter che istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimette ad una deliberazione della Giunta provinciale la disciplina dei contenuti e della durata della formazione di tale figura e considera equipollenti a quelli ottenuti in base alla nuova disciplina, i diplomi o attestati di qualifiche professionali analoghe a quelle di massaggiatore/massofisioterapista acquisite a partire dal 1 gennaio 1996 in Italia o all'estero.
Motivi del ricorso
L'art. 17 fissa requisiti di accesso alle qualifiche di direttore tecnico- assistenziale e di dirigente infermieristico diversi ed ulteriori rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale, in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dall'art. 15-septies del d.lgs. 502/1992 e dagli artt. 5 e 6 della l. 251/2000, si rileva un eccesso della competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di sanità.
L'art. 19 eccede la competenza concorrente in materia di professioni, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, ai sensi dell'art. 10, l. cost. 3/2001, quale forma di autonomia più ampia, alla Provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.
Decisione della Corte
L'art. 17 si colloca nella materia sanità, per la stretta inerenza che la disciplina dell'accesso alla dirigenza professionale del SSP presenta con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese agli utenti, essendo queste ultime dipendenti, sotto molteplici aspetti, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale.
La dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica è disciplinata dall'art. 6 della l. 251/2000 che prevede, a regime, che alla dirigenza infermieristica si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del SSN (art. 26 d.lgs. 165/2001), ossia con il possesso del relativo diploma di laurea e di un'esperienza maturata in anni di servizio effettivo.
La norma provinciale consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che, privi di laurea e del requisito di esperienza professionale, hanno frequentato un corso organizzato dalla Provincia autonoma o da un istituto pubblico o privato riconosciuto e superato l'esame finale.
La speciale competenza della Provincia autonoma ad attivare corsi e rilasciare diplomi con effetto equipollente vale ai fini dell'iscrizione negli albi professionali (non per l'accesso alla dirigenza nel SSP) e limitatamente a quelle attività professionali per il cui esercizio l'ordinamento richieda il diploma universitario (non quando richiede il diploma di laurea).
L'art. 19 disciplina una specifica figura professionale sanitaria, regolandone le modalità di accesso attraverso l'istituzione di appositi corsi e sancisce l'equipollenza di diplomi o attestati rilasciati per figure professionali, così incidendo sul relativo ordinamento didattico.
L'impianto generale, il contenuto e lo scopo dell'art. 19 portano a ricondurlo nella materia delle professioni, e in particolare delle professioni sanitarie, incluse dall'art. 117, comma terzo, Cost., tra le materie di competenza legislativa concorrente. La stessa norma si applica anche alle Province autonome, in quanto prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dalla normativa statutaria.
La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che, nella materia delle professioni, deve ritenersi riservata allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili e ordinamenti didattici, sia l'istituzione dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione dei nuovi albi.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 6, della l.p. Bolzano 7/2001, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale, e dell'art. 19 della l.p. 10/2005.