Sentenza n.448 - deposito 28 2006

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione disciplina, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il conferimento, ad opera dell'amministrazione regionale, del dieci per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione sull'intero territorio regionale, in base ad una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio.

Motivi del ricorso

Contrasto con il principio fondamentale per cui il conferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti, con criteri e modalità uniformi per l'intero territorio nazionale (art. 4 l. 362/1991 sul riordino del settore farmaceutico). Violazione dello Statuto regionale che impone alla legislazione regionale di rispettare, in materia di sanità, e quindi anche di farmacie, i principi e gli interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato; violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché la disciplina della farmacie si colloca nell'ambito della materia di legislazione concorrente della tutela della salute, nella quale la potestà legislativa regionale non può esercitarsi se non con l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, fra i quali quello del pubblico concorso.

Decisione della Corte

La potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (art. 17 statuto Regione Sicilia). L'ampiezza di tale competenza legislativa coincide con quella delle Regioni ordinarie in materia di tutela della salute, cui va ricondotta la disciplina del servizio farmaceutico.
Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini comunitari iscritti all'albo professionale dei farmacisti, con criteri e modalità uniformi per tutto il territorio nazionale. Il conferimento delle sedi farmaceutiche comprende sia l'assegnazione di quelle vacanti o di nuova istituzione, sia il trasferimento di un farmacista da una sede ad un'altra, a sua volta vacante o di nuova istituzione.
La regola del concorso pubblico aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha natura di principio fondamentale, risponde all'esigenza di garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico sull'intero territorio nazionale e di assicurare la parità di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione.
Considerando poi che i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio, la regola del concorso costituisce lo strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti siano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a garanzia dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio.

La previsione della graduatoria riservata per soli titoli contrasta con il principio fondamentale della assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante concorso; essa sottrae al concorso un certo numero di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, a beneficio di soggetti - i titolari di farmacie rurali sussidiate delle isole minori - cui viene consentito di scegliere una sede farmaceutica fra quelle disponibili senza partecipare, in condizioni di parità con gli altri farmacisti, ad una selezione concorsuale e, anzi, con preferenza rispetto ai farmacisti che partecipano al concorsi ordinari.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 32 della l.r. Sicilia 4/2003.