Sentenza n.239 - deposito 19 2004

Regioni - partecipazione in materia comunitaria


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) promossi dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 5 della l. 131/2003 (cd La Loggia) prevede che Regioni e Province autonome concorrono, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari partecipando, nell'ambito della delegazione del Governo, alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, e definisce le procedure per la partecipazione nelle delegazioni del Governo. Il comma 2 prevede che, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, il Governo può proporre ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province interessate. La facoltà diventa un obbligo qualora la richiesta provenga dalla Conferenza Stato-Regioni, a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.


Motivi del ricorso


L'art. 117, comma terzo, della Costituzione assegna alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, lo Stato avrebbe quindi solo dovuto tracciare i principi fondamentali. Invece la normativa dettata dall'art. 5 della l. 131/2003 è di estremo dettaglio. Inoltre l'art. 117, quinto comma, Cost. prevede una partecipazione incisiva delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente, mentre l'art. 5, comma 1, della l. 131/2003 prevede una partecipazione, nell'ambito delle delegazioni del Governo, inidonea a rappresentare efficacemente le istanze degli enti territoriali. Il comma 1 si riferisce solo alle materie di competenza esclusivo-residuale delle Regioni ordinarie e non anche alle materie di legislazione primaria delle autonomie speciali. Nelle materie di legislazione regionale esclusiva, la delegazione dovrebbe essere composta solo da rappresentanti delle Regioni. Il meccanismo previsto dal comma 2 dell'art. 5 è inadeguato e illegittimo perché non si riferisce anche alle materie di competenza primaria delle Regioni speciali o delle Province autonome: queste si troverebbero a dover raccogliere il consenso di altre Regioni che potrebbero non essere interessate alla proposizione del ricorso.


Decisione della Corte


L'art. 5 è attuativo non del terzo, ma del quinto comma dell'art. 117 della Costituzione: riguardo alla procedura attraverso la quale si esplica la partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla cd fase ascendente del diritto comunitario, la Costituzione non ha previsto alcuna competenza concorrente, ma ha affidato ad una legge statale il compito di stabilire le modalità procedurali della partecipazione. La competenza è esclusiva dello Stato: Regioni e province autonome non hanno ambiti riservati di legislazione. Ritiene infondata la censura relativa all'art. 5, commi 1 e 2, della l. 131/2003. Il concreto atteggiarsi dello strumento partecipativo previsto dal comma 1 dell'art. 5 sarà stabilito mediante accordi da adottare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, che dovrà tra l'altro tener conto della particolarità delle autonomie locali. Il comma primo dell'art. 5 garantisce la partecipazione nella delegazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Ritiene infondata anche la censura relativa alla inadeguata rappresentatività dello strumento partecipativo. Quanto alla rivendicazione per cui nelle materie di legislazione regionale esclusiva la delegazione dovrebbe essere composta solo da rappresentanti delle Regioni, la Corte ritiene che ciò contrasterebbe con la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea, sancita dall'art. 117, comma secondo, lettera a), comma terzo e comma quinto. Riguardo alla censura relativa alla possibilità che il Governo designi come capo delegazione il Presidente di una Giunta di una Regione o Provincia autonoma, osserva che non di rado le materie di competenza primaria delle Regioni e delle Province speciali coincidono con materie di competenza residuale delle Regioni ordinarie. Se fra le materie di competenza primaria delle Regioni speciali non è elencata una materia che è invece ricompresa nella competenza residuale delle Regioni ordinarie, può essere invocata l'applicazione dell'art. 10 della l. cost. 3/2001 (per cui, sino all'approvazione dei rispettivi statuti, operano anche nei confronti delle Regioni speciali le forme di autonomia più ampie previste dalla stessa l. cost. 3/2001). L'ambito della potestà residuale accomuna la Regioni ordinarie a quelle speciali. La Corte ritiene ragionevole la scelta legislativa di individuare, in questi ambiti, il capo della delegazione italiana in un Presidente di Giunta regionale o provinciale. Ritiene anche ragionevole la scelta legislativa di prevedere l'obbligo per il Governo di proporre ricorso innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee qualora ciò sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta dei suoi membri, in quanto le modalità previste (maggioranza assoluta della Conferenza) assicurano che la richiesta sia espressiva di una posizione sufficientemente condivisa dal sistema delle autonomie regionali.


Dichiarazione:


Dichiara non fondate le censure sollevate.