Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni). Viene esaminata solo la censura relativa all'art. 1
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 8 dello Statuto speciale Trentino Alto Adige che, riconoscendo alla Provincia di Bolzano competenza legislativa in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, prevede che essa deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale; violazione dell'art. 117, comma secondo, Cost. che attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile. Il legislatore regionale, introducendo un meccanismo di adeguamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, ha disciplinato profili del contratto e della sua esecuzione in relazione ai quali non si può ammettere una disciplina diversa a seconda della Regione nel cui territorio il contratto viene stipulato. L'abrogazione dell'istituto della revisione dei prezzi, (operata con il d.l. 333/1992) rappresenta una misura di finanza pubblica mirata al permanente e definitivo controllo in via generale della spesa; il principio della invariabilità del corrispettivo costituisce norma fondamentale di riforma economica e finanziaria che orienta le amministrazioni a considerare nel prezzo del contratto il tempo di esecuzione come un elemento di certezza e impone alle imprese esecutrici una formulazione delle offerte della gare pubbliche che tenga conto della dinamica dei costi in funzione di andamento dei tempi, con precisa assunzione del rischio di impresa.
Decisione della Corte
Riprende alcune tappe della complessa evoluzione normativa dell'istituto della revisione dei prezzi sino ad arrivare all'art. 26 della legge 109/1994, in materia di appalti pubblici, che ha fissato il principio secondo cui per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c. La disposizione è stata poi modificata dal comma 550 della l. 311/2004 che ha aggiunto il comma 4-bis, secondo il quale, in deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, nel limite delle risorse economiche accantonate. La disciplina statale possiede i caratteri essenziali identificativi di riforma economico-sociale; l'istituto della revisione dei prezzi risponde ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari che non tollerano discipline differenziate nel territorio. Il legislatore statale può in questa materia vincolare la potestà legislativa primaria anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Il legislatore regionale ha disciplinato l'istituto della revisione dei prezzi in modo difforme rispetto al legislatore statale. Quest'ultima si caratterizza per la previsione del divieto di revisione dei prezzi, con espressa enunciazione della inapplicabilità dell'art. 1664 c.c.; il legislatore regionale ha invece introdotto il principio della revisione del prezzo proprio secondo le modalità indicate dall'art. 1664 c.c., violando una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale del settore.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.p. 8/2005.