Sentenza n.441 - deposito 22 2006


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) come sostituito dall'art. 2 della l.r. 19/2002 promosso dal TAR Lombardia con ordinanza 27 luglio 2004


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede che i richiami vivi possono essere tenuti privi di anello di riconoscimento. Per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione in possesso del cacciatore.


Motivi del ricorso


Contrasto con gli articoli 97 e 117, comma secondo, lettere l) ed s), Cost. e in particolare con la legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che fissa il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica valido per l'intero territorio nazionale e riservato alla competenza esclusiva statale.


Decisione della Corte


Ravvisa contrasto con l'art. 5 della l. 157/1992 che vieta l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia (comma 7) e prevede che la sostituzione di un richiamo può avvenire solo dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire (comma 8). La disposizione statale fissa standard minimi e uniformi di tutela della fauna la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale, ex art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. La disposizione regionale, nel consentire, anche se previa tenuta di apposita documentazione, la possibilità di rimuovere l'anello, introduce una deroga che contrasta con le finalità di tutela perseguite dalla normativa statale.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della l.r. Lombardia 26/1993.