Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) nel testo modificato dall'art. 25 della l.r. 19/2005
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che, nell'affidamento di lavori pubblici di interesse regionale mediante procedura ristretta, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l'amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione, vi è quello della Ğmigliore idoneità di localizzazione, determinata in base al valore assoluto e all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile o, se non tenuti alla predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di garağ.
Motivi del ricorso
La disposizione determina un trattamento differenziato ratione loci, creando una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, in violazione del limite generale del rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali posto dallo Statuto speciale in relazione alla competenza legislativa regionale primaria in materia di Ğlavori pubblici di interesse regionaleğ. Viola inoltre il principio della parità di trattamento di situazioni identiche e della uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti degli operatori economici su tutto il territorio nazionale, nonché il principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
Decisione della Corte
Discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza e con il principio in base al quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (art. 120, secondo e terzo comma, Cost.).
Da tale principio, che vincola anche le Regioni a statuto speciale, e che più volte è stato ritenuto applicabile all'esercizio di attività professionali ed economiche, discende anche il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea) (207/2001).
Nell'individuare, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, anche quello della migliore idoneità di localizzazione, la norma stabilisce una condizione volta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c), della l.r. Valle d'Aosta 12/1996, modificato dall'art. 25 della l.r. 19/2005.