Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 17, comma 4, 20, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Dopo le modifiche apportate alla legge censurata dalla l.r. Marche 10 febbraio 2006, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio, n. 2 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”), il Governo ha dichiarato di non aver più interesse a mantenere l'impugnazione ad eccezione della parte rivolta contro l'art. 17, comma 4, secondo cui “la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda”.
Motivi del ricorso
Violazione delle competenze statali in materia di ordinamento civile e di istruzione, nonché in riferimento all'art. 49, lettera a), del d.lgs. 276/2003, da considerare norma interposta – con riferimento alla materia tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., così implicitamente richiamato) – il quale prevede la possibilità per l'apprendista di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione viene svolta dall'apprendista.
Decisione della Corte
Già nella precedente giurisprudenza, la Corte aveva osservato che la disciplina dell'apprendistato è costituita da norme che attengono a materie per le quali sono previste competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, ripartita, residuale delle Regioni) e che alla composizione delle relative interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione (406/2006; 50/2005). Mentre la formazione da impartire all'interno delle aziende attiene precipuamente all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l'istruzione, in relazione alla quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali e determinazione dei principi fondamentali (279/2005 e 286/2006). La Corte ha pertanto dichiarato non fondate le censure mosse da alcune Regioni e Province autonome contro la normativa statale che stabilisce: a) la rimessione della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto di alcuni principi direttivi tra i quali la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali (art. 49, comma 5, lettera a), d.lgs. 276/2003); b) il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni (art. 49, comma 5, lettera b), d.lgs. 276/2003); c) la regola per cui la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative (art. 50, comma 3, d.lgs. 276/2003). L'art. 51, comma 1, del d.lgs. 276/2003 dispone che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi d'istruzione e di istruzione e formazione professionale». La legislazione statale attribuisce alle Regioni compiti anche normativi in materia di definizione dei profili formativi, dei rapporti tra questi profili e la definizione della formazione, riguardo all'eventuale ulteriore istruzione e in coerenza con il collegamento che il legislatore statale ha voluto stabilire tra lo svolgimento dei rapporti di lavoro a contenuto anche formativo e il settore dell'istruzione. La disciplina statale prevede, per l'apprendistato professionalizzante un monte ore minimo (centoventi ore) per la formazione interna ed esterna, senza distinguere tra queste; per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rimette alle Regioni «la regolamentazione e la durata dell'apprendistato (…) per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative». La disposizione censurata non modifica il monte ore complessivo di formazione, limitandosi a stabilire un generico criterio di prevalenza della formazione teorica (di competenza regionale) nel senso di un suo svolgimento all'esterno dell'azienda, peraltro in conformità a quanto notoriamente già avviene.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ad alcune censure, infondate le altre.