Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni censurate disciplinano la nuova figura professionale del musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera b)), stabiliscono il relativo percorso formativo (art. 4), istituiscono il registro professionale del musicoterapista, definendo le procedure e i requisiti chiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6).
Motivi del ricorso
La figura del musicoterapista (che ha competenze in campo psicopedagogico, medico e musicale e svolge un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica) deve ritenersi compresa tra le professioni sanitarie e quindi afferente ad una materia nella quale la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi, è riservata allo Stato.
Decisione della Corte
La legge impugnata definisce un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici. L'art. 117, terzo comma, Cost., include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente. Rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (40/2006; 424, 355 e 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (153/2006), sia l'istituzione di nuovi albi (40/2006, 424 e 355 del 2005). Da simili principi - enunciati anche in altri giudizi aventi ad oggetto leggi regionali disciplinanti pratiche terapeutiche non convenzionali (353/2003) - discende l'illegittimità delle disposizioni censurate, in quanto ricadono nel campo riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost. Il musicoterapista svolge funzioni che la stessa l.r. Campania 18/2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano i caratteri che, a norma dell'art. 1, comma 1, della l. 43/2006, sono propri delle attività espletate da coloro che esercitano professioni sanitarie.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della l.r. Campania 18/2005.