Sentenza n.423 - deposito 19 2006

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione censurata apporta modifiche alla l.p. 3/1981 (Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana) e in particolare introduce l'art. 14, relativo all'esame di abilitazione per odontotecnici/odontotecniche stabilendo che può esercitare tale attività chi ha conseguito il titolo professionale di maestro odontotecnico/maestra odontotecnica superando l'apposito esame provinciale (comma 1); definisce il contenuto delle prove d'esame (comma 2); individua i requisiti per l'accesso alla prova d'esame (comma 3) e rimette ad una successiva deliberazione della Giunta provinciale la definizione delle modalità di svolgimento della prova stessa e della composizione della commissione esaminatrice (comma 4).

Motivi del ricorso

Violazione della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanità e violazione della competenza legislativa concorrente attribuita alle Regioni a statuto ordinario in materia di professioni, competenza che deve intendersi estesa alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001. Contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale contemplata dall'art. 33, quinto comma, Cost..

Decisione della Corte

Poiché la decisione assunta dal Governo menziona esclusivamente il comma 2 dell'art. 5 della l.p, 7/2005, dichiara inammissibili le questioni sollevate nei confronti dei commi 3 e 4.

I contenuti dell'attività di odontotecnico sono definiti dall'art. 99, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dall'art. 1 del regolamento esecutivo approvato con r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, che qualificano l'odontotecnico come esercente una "arte ausiliaria delle professioni sanitarie".
Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle "professioni" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (319/2005 e 353/2003).
L'esercizio dell'attività dell'odontotecnico richiede inoltre non la semplice iscrizione in un albo, ma anche il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e, a sensi dell'art. 99 del r. d. 1265/1934, l'attività medesima è oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione. Sono, questi, caratteri tipici delle professioni.
Infine, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 settembre 2005, n. 2005/36 - che stabilisce le regole in base alle quali ciascuno Stato membro riconosce, per l'accesso ad una professione ed al suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri - nell'Allegato II include quella dell'odontotecnico tra le attività per il cui esercizio in Italia è richiesta una «formazione con struttura particolare», riconducendo quindi l'odontotecnico medesimo tra le qualifiche professionali di cui all'art. 11, lettera c), punto ii), della medesima direttiva.

L'odontotecnico deve quindi essere ricondotto nell'ambito delle professioni invece che in quello dell'artigianato.

Lo Statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano non contempla una competenza legislativa della Provincia nella materia delle professioni, materia che invece l'art. 117, terzo comma, Cost. inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale competenza concorrente si deve quindi intendere estesa alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001.
Riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha già affermato che sono riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (40/2006; 424, 355 e 319 del 2005; 353/2003), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (153/2006), sia l'istituzione di nuovi albi (40/2006, 424 e 355 del 2005).
Ravvisa l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della l.p. Bolzano 8/2005, perché esso, disciplinando l'attività del maestro odontotecnico e le condizioni per l'acquisizione della relativa qualifica, definisce una nuova figura professionale, incidendo su un ambito che rientra nella competenza legislativa dello Stato.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della l.p. Bolzano 8/2005; inammissibili le altre censure.