Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni e motivi dei ricorsi
Il Governo ha rinunciato all'impugnazione relativamente alle censure riguardanti gli artt. 7, comma 2, e 9. Sono di seguito riportate le altre disposizioni censurate.
L'art. 8, comma 3, fissa nel compimento del settantesimo anno il limite di età il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo.
Il Governo rileva contrasto con l'art. 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003 sul riordino degli IRCCS, che fissa il limite di età al compimento dei sessantacinque anni.
Gli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 3, attribuiscono alla Giunta regionale il controllo sull'attività di ricerca degli istituti.
Il Governo rileva contrasto con l'art. 8, comma 3, del d.lgs. 288/2003 che attribuisce al solo Ministero della salute la verifica della coerenza tra l' attività di ricerca e il programma di ricerca nazionale.
Decisione della Corte
Dichiara estinto il giudizio per la parte riguardante le censure indirizzate agli artt. 7, comma 2, e 9 della l.r. Lazio 2 /2006. L'art. 8, comma 3, della l.r. 2/2006 viola l'art. 117, comma terzo, Cost., per contrasto con il principio fondamentale desumibile dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. 288/2003, attinente alla disciplina ordinamentale degli IRCCS e quindi alla materia della tutela della salute. La disposizione censurata, anche se incide contestualmente su una pluralità di materie, in particolare su quella dell'ordinamento civile, in considerazione della natura privatistica del rapporto di lavoro intercorrente tra i dirigenti IRCCS e i predetti istituti, deve essere prevalentemente ascritta all'ambito materiale della tutela della salute (facendo applicazione di un criterio, già utilizzato dalla Corte con riferimento ad altre ipotesi in cui si è ravvisata concorrenza di competenze, che tende a valorizzare l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre) (50/2005 e, con specifico riferimento alla materia in esame, la 181/2006). Proprio il carattere apicale della posizione ricoperta dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario rivela l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione di tali incarichi per sopraggiunti limiti d'età esercita sulla organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di riflesso, anche sulla loro efficienza. Il profilo oggetto di disciplina riguarda aspetti direttamente attinenti all'assistenza sanitaria, deve quindi essere conforme alla disposizione statale. Riguardo alla censura relativa all'art. 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 3, la Corte aveva già dichiarato, relativamente ai controlli cui sono sottoposti gli IRCCS, la illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano i soli controlli preventivi statali sugli atti degli IRCCS, caducando alcune disposizioni del d.lgs. 288/2003 che li avevano previsti (270/2005). Le disposizioni regionali affidano alla Giunta regionale il controllo sulle attività di ricerca di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 288/2003, svolto in sede ministeriale. Si viene in tal modo a verificare un'interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute: il controllo del Ministro della salute sulle attività di ricerca degli IRCCS ha infatti come scopo la verifica della loro rispondenza al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal Ministero medesimo.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 3, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della l.r. Lazio 2/2006; l'estinzione del giudizio in relazione alle altre censure.