Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 6, 8, 10 e 14 della legge Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 2003, n. 1, contenente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549” nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Contenuto delle disposizioni impugnate, motivi dei ricorsi e decisione della Corte
L'art. 6 demanda ad un provvedimento della Giunta regionale la fissazione delle modalità di versamento del tributo speciale.
Secondo il Governo, la disposizione contrasta con l'art. 3, comma 30, della l. 549/1995 (Misure sulla razionalizzazione della finanza pubblica), secondo il quale quelle modalità devono essere fissate con legge della Regione.
La Corte richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), con la conseguenza che l'esercizio della potestà legislativa regionale riguardo ad esso è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. E' infatti un tributo statale e non “proprio” della Regione.
La disposizione è illegittima in quanto eccede i limiti fissati dalla norma statale quanto alla fonte regionale utilizzabile per la regolamentazione delle modalità di versamento del tributo speciale (335/2005). L'art. 3, comma 30, della l. 549/1995 impone infatti alle Regioni di fissare quelle modalità con legge, e la materia della fissazione delle modalità di versamento del tributo non può essere ricondotta alle “competenze di gestione amministrativa regionali”, in quanto riguarda direttamente un tributo proprio.
L'art. 8 differenzia il trattamento sanzionatorio della omessa registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti da quello della infedele registrazione delle stesse e prevede, per entrambe le fattispecie, sanzioni amministrative determinate in una percentuale fissa dell'entità del tributo dovuto.
Il Governo ravvisa uno scostamento rispetto alla legge statale 549/1995 che prevede lo stesso trattamento sanzionatorio per la omessa e l'infedele registrazione, ma consente di determinare la sanzione edittale in misura variabile, mentre la disposizione regionale prevede due sanzioni diverse, ma fisse.
La Corte osserva che anche la disciplina sanzionatoria è di competenza statale; ritiene quindi sussistente il contrasto della norma regionale con quella statale interposta.
L'art. 10, sul trattamento sanzionatorio previsto a carico di chi esercita attività di gestione di una discarica abusiva o abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, dispone la inapplicabilità delle misure agevolative previste dal comma 4 dell'art. 9 della l.r. 1/2003, secondo il quale “le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione”.
Il Governo osserva che l'esclusione della operatività della riduzione al quarto delle sanzioni nei confronti di chi esercita discariche abusive viola i parametri costituzionali.
La Corte osserva che l'attenta lettura della disposizione porta a ritenere che l'esclusione della riduzione disposta dalla norma censurata vale solo per la sanzione comminata per l'esercizio della attività di gestione di discarica abusiva, e non anche per la inosservanza degli obblighi di registrazione e dichiarazione.
L'art. 14 stabilisce l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Secondo il Governo la previsione contrasta con l'art. 3, comma 29, della l. 549/1995, secondo il quale la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, intendendosi prorogata la misura vigente nel caso di mancato rispetto del termine.
La Corte ritiene fondata la censura, in quanto la norma impugnata fissa per l'applicazione del nuovo ammontare del tributo speciale un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito dalla norma statale interposta.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 3, 9, comma 1, e 14 della l.r. Molise 34/2005; infondate le altre questioni.