Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) promosso dai Tribunale di Lecco e di Mantova
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il primo periodo, non censurato, del comma 13 dell'art. 18 della l.r. 1/2003 dispone che, in attuazione dei principi fissati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 207/2001 sul riordino delle IPAB, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere, prevedendo quindi, fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, l'ultrattività dei contratti collettivi pubblicistici vigenti al momento della trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.
Il secondo periodo del medesimo comma 13 impone ai datori di lavoro di negoziare in sede di contrattazione decentrata la scelta del contratto collettivo da applicare ai neo-assunti, se contratti collettivi in essere o contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio.
Motivi del ricorso
La disposizione regionale è volta a regolamentare il rapporto di lavoro, e specificamente la modalità di applicazione dei contratti collettivi ai singoli rapporti; verte quindi nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lett. l), Cost..
Decisione della Corte
La disposizione censurata persegue una finalità riconducibile all'intento (generico) di tutelare il lavoro dei neo-assunti; lo strumento utilizzato – l'obbligo di contrattare – attiene certamente all'ordinamento civile, in quanto si risolve nel vincolo, imposto ad un soggetto privato, di tenere un comportamento prescritto dalla legge e, quindi, in un vincolo destinato ad incidere sul suo potere di autodeterminarsi. La norma crea un procedimento negoziale al quale il datore di lavoro è obbligato a partecipare prima di poter scegliere il contratto collettivo da applicare e le cui controparti (le organizzazioni sindacali del pubblico impiego) sono autoritativamente individuate. La circostanza che l'inosservanza di tale obbligo – di contrattare con quelle controparti – sia sanzionabile come lesivo della libertà sindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, e cioè del ruolo che l'ordinamento riconosce ai sindacati dei lavoratori, conferma la natura dell'obbligazione in tal modo creata in capo al datore di lavoro.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, della l.r. Lombardia 1/2003.