Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1 dell'art. 6 della l. 131/2003 (cd La Loggia) definisce la procedura di informazione preventiva delle Regioni al Governo riguardo alle attività di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali ratificati e prevede che il Governo possa formulare criteri e osservazioni. E' prevista, con il rinvio all'art. 8, la possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi. Il comma 2 disciplina i casi in cui le Regioni possono concludere intese con enti territoriali interni di altri Stati e realizzare attività di mero rilievo internazionale e detta le relative procedure. Il comma 3 disciplina casi, forme e modalità della conclusione degli accordi fra le Regioni e gli altri Stati. Il comma 5 prevede una sorta di clausola generale di garanzia per cui lo Stato può intervenire a salvaguardia degli interessi della propria politica estera. In caso di dissenso rispetto alle attività svolte da Regioni e Province autonome, il Ministro degli affari esteri può rappresentare alle stesse questioni di opportunità derivanti da scelte e indirizzi di politica estera dello Stato e chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessata.
Motivi del ricorso
Le disposizioni ledono la competenza concorrente delle Regioni e delle Province autonome in materia di rapporti internazionali: non contengono solo norme di principio, come dovrebbero se si considerasse la materia di tipo concorrente, ma una disciplina specifica. Se poi si configura la materia dei rapporti internazionali non come concorrente, ma come esclusiva statale, si osserva che la disciplina censurata non si limita a prevedere casi e forme di accordi e intese, ma determina una forte ingerenza da parte dello Stato, suscettibile di vanificare il potere di decisione regionale. La previsione del necessario conferimento di pieni poteri da parte del Ministro degli esteri, a pena di nullità dell'accordo, riguarda i soli trattati fra Stati (comma 3 dell'art. 6 della l. 131/203). Gli accordi delle Regioni non costituiscono trattati, non vincolano lo Stato, ma solo la Regione stipulante e non costituiscono limite alla legislazione interna.
Decisione della Corte
Anche prima della riforma introdotta con la l. cost. 3/2001 la Corte aveva ritenuto ammissibile e aveva segnato i limiti della attività regionale di rilievo internazionale. Ferma restando l'esclusiva competenza statale in ordine ai rapporti internazionali, erano ammesse da parte del legislatore ordinario deroghe in relazione a specifiche attività che le Regioni potevano svolgere con l'estero. Il nuovo art. 117 ha riconosciuto a livello costituzionale il potere estero delle Regioni. Esso riserva alla competenza legislativa statale la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato; attribuisce alla competenza concorrente i rapporti internazionali delle Regioni; prevede che nelle materie di competenza propria la Regione può concludere con altri Stati accordi esecutivi e applicativi di accordi internazionali entrati in vigore e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato; prevede che Regioni e Province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione dei rapporti internazionali nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Anche nei confronti delle autonomie speciali valgono i principi e le regole che consentono alle Regioni lo svolgimento di attività internazionali. Le disposizioni censurate non contengono una disciplina di dettaglio, non eccedono l'ambito dei compiti attribuiti allo Stato dall'art. 117 Cost., e neanche costituiscono indebita ingerenza da parte dello Stato nelle decisioni regionali. La possibilità che il Governo si opponga alla conclusione da parte di una Regione di accordi che pregiudicano indirizzi e interessi della politica dello Stato non costituisce ingerenza nell'autonomia regionale, ma risponde all'esigenza di tutelare gli interessi unitari della politica estera dello Stato (in questo senso vanno intesi i “criteri e le osservazioni” richiamati nei commi 1 e 2 dell'art. 6, come anche i “principi e criteri” del comma 3 dell'art. 6 della l. 131). Il “potere di firma” previsto dal comma 3 dell'art. 6 della l. 131/2003 deriva dal diritto internazionale (art. 7 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, resa esecutiva in Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112) ed è volto ad assicurare che il consenso è stato prestato, o la firma apposta, da chi ha i poteri rappresentativi e può impegnare lo Stato nell'ordinamento internazionale. Le “questioni di opportunità” di cui al comma 5, in relazione alle quali il Ministro degli affari esteri può chiedere che una questione in tema di intese e accordi, o volta all'esecuzione e all'attuazione di obblighi internazionali, sia sottoposta al Consiglio dei ministri, non costituiscono indebito controllo nelle scelte dell'autonomia regionale, ma discendono ancora dall'esigenza di rispetto degli indirizzi di politica estera.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibili per difetto di motivazione le censure formulate dalla Regione Sardegna; infondate le altre.