Sentenza n.406 - deposito 7 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Contenuto delle disposizioni impugnate e motivi dei ricorsi



L'art. 2, lettere a) e d), prevede la valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato e la individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese.



Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.



L'art. 3 prevede che la Regione disciplini i profili formativi e le modalità organizzative dell'apprendistato con il regolamento dell'art. 32 della l.r. 32/2002 approvato dalla Giunta sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali.



Il Governo ravvisa contrasto con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. 276/2003 che rispettivamente prevedono per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'alta formazione l'intesa o l'accordo con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e dunque maggiori forme di coinvolgimento delle parti sociali. Contrasta anche con l'art. 48, comma 4, del d.lgs. 276/2003 in quanto, nel disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione non fa riferimento né alle intese con le amministrazioni dello Stato né al rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati nello stesso art. 48, comma 4.



L'art. 5, comma 1, istituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro.



Il Governo ravvisa contrasto con gli artt. 4, commi 1, 6 e 7 del d.lgs. 276/2003 che rispettivamente istituiscono l'albo nazionale delle agenzie per il lavoro e prevedono che la Regione, quando concede l'autorizzazione, provveda alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in un'apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4.



L'art. 5, comma 2, demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei requisiti dei locali ove viene svolta l'attività ai fini dell'autorizzazione regionale.



Il Governo ravvisa contrasto con l'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. 276/2003, integrato dal d.m. 5 maggio 2004 sui requisiti delle Agenzie per il lavoro, che ha definito le competenze professionali e i requisiti dei locali che le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere ai fini dell'autorizzazione.



 



L'art. 11, lettera h), demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.



Il Governo ravvisa contrasto con l'art. 6, commi 6 e 7, del d.lgs. 276/2003, che prevede che le autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente a coloro che le richiedono (con esclusione quindi dei soggetti già autorizzati in ambito nazionale) e che le autorizzazioni medesime siano comunicate al Ministero del lavoro.


Decisione della Corte


Nella sentenza 50/2005, che aveva per oggetto numerose disposizioni della l. 30/2003 e del d.lgs. 276/2003, la Corte aveva rilevato che la disciplina dell'apprendistato è costituita da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva statale, residuale delle regioni, ripartita) e che alla composizione delle interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione. Inoltre, mentre la formazione da impartire all'interno delle aziende attiene precipuamente all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di istruzione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l'istruzione, per la quale allo Stato sono attribuite le norme generali e la determinazione dei principi fondamentali (279/2005 e da ultimo 286/2006). Osserva che l'art. 2, lettere a) e d) contiene disposizioni di carattere generale e programmatico, il cui contenuto si definisce considerando il contesto. L'art. 3 espressamente si riferisce alla formazione esterna e ne prevede la disciplina mediante il regolamento dell'art. 32, da emanare attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e i soggetti economici e sociali, espressione che deve essere letta come relativa alle intese di cui agli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003. L'individuazione delle capacità formative delle imprese, che l'art. 2, lettera d), considera obiettivo qualificante la formazione dell'apprendistato, deve essere riferita alle imprese che svolgono attività di formazione esterna. Non ritiene che le disposizioni esaminate contrastino con i parametri evocati. Neanche ritiene fondate le censure relative all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 11, lettera h). Il rilascio dell'autorizzazione è previsto dalla normativa statale (art. 6, commi 6, 7 e 8 del d.lgs. 276/2003); se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, possono anche istituire l'albo delle imprese da loro autorizzate; l'istituzione dell'albo non contrasta con l'obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non impedisce l'inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell'albo statale.


Dichiarazione:


Dichiara infondate le censure.