Sentenza n.399 - deposito 1 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


La normativa impugnata stabilisce le modalità di accesso all'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta (art. 3); prevede l'istituzione e l'aggiornamento di cataloghi pubblici dell'informazione contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta (art. 4); precisa i casi di esclusione del diritto di accesso (art. 5) e le modalità di diffusione dell'informazione ambientale attraverso un piano disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche e l'oggetto e i documenti costituenti informazione ambientale (trattati, convenzioni, accordi, politiche, piani, programmi, relazioni, dati o sintesi) (art. 8); entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le autorità pubbliche si adeguano alle sue disposizioni e provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle proprie attività istituzionali, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica (art. 12).


Motivi del ricorso


Le norme che regolano l'accesso dei privati alle informazioni detenute dalla Regione, dagli enti pararegionali e dagli enti locali, in quanto attinenti all'organizzazione amministrativa di questi enti, sono collegate alle materie “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione” e “ordinamento degli enti locali”, entrambe rientranti nella potestà legislativa primaria della Regione.


Decisione della Corte


La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma si inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In questo senso si esprime l'art. 22, comma 2, della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che fa salva «la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela». Dalla norma costituzionale e dalla normativa statale emerge un sistema composito di tutela del diritto all'accesso, che si articola nella necessaria disciplina statale dei livelli essenziali e nella eventuale disciplina regionale o locale di livelli ulteriori. Sullo Stato incombe il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela, validi per l'intero territorio nazionale. Non ravvisa violazione delle competenze legislative statutarie della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'art. 1, comma 5, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), che delega il Governo ad attuare la direttiva comunitaria 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. La clausola di cedevolezza incide sull'interpretazione dell'impugnato decreto legislativo, che si pone come una determinazione dei livelli essenziali di tutela destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una determinazione regionale precedente o susseguente alla normativa statale di attuazione della direttiva comunitaria. La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11/2005 (Legge comunitaria 2004) è intervenuta a disciplinare il diritto di accesso all'informazione ambientale in data anteriore al decreto legislativo impugnato, ponendo in essere così una delle condizioni previste dalla citata norma di delega legislativa. Non ravvisa pertanto violazione dell'art. 76 Cost. Non ravvisa neanche violazione dell'autonomia finanziaria regionale (di cui agli artt. 48 e seguenti dello statuto speciale) ad opera dell'art. 12 del d.lgs. 195/2005 censurato. L'art. 12 non pone un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, dal quale potrebbe derivare una lesione dell'autonomia finanziaria regionale (417/2005), ma una prescrizione a carattere generale volta a limitare la spesa pubblica complessiva, che rientra nella funzione di coordinamento finanziario spettante allo Stato per ragioni connesse ad obiettivi nazionali (36/2004).


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili parte infondate.